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Sostituzione componenti del Consiglio dell’Ordine: non sono previste elezioni suppletive

Sostituzione Componenti Del Consiglio Dell’ordine: Non Sono Previste Elezioni Suppletive

I consiglieri del Consiglio dell’Ordine che siano per qualsiasi causa venuti a mancare sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. Non sono invece previste le elezioni suppletive, evidentemente presumendosi che il Consiglio debba funzionare anche con un numero di consiglieri ridotto. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un pronto ordini del 27 febbraio 2023 con cui ha specificato che tanto si evince altresì dalla normativa che prevede che soltanto se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti del Consiglio, questo decade automaticamente con conseguente necessità di procedere a nuove elezioni.

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini il 27 febbraio 2023 sulla sostituzione dei componenti del Consiglio dell’Ordine eletti nella lista di minoranza.

Il d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 disciplina compiutamente le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio dell’Ordine, prevedendo espressamente all’art. 16 che alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, morte, dimissioni o per altre cause si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.

L’ordinamento professionale, anche in considerazione del sistema elettorale basato su liste contrapposte guidate da un candidato presidente, non prevede la possibilità di procedere con elezioni suppletive.

Pertanto, i due consiglieri dimissionari potevano essere sostituiti solo con i non eletti della stessa lista dei consiglieri dimissionari.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 26 gennaio 2011 ha precisato che l’art. 16 del d.lgs. 139/2005 prevede che i consiglieri che siano per qualsiasi causa venuti a mancare sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. Non sono invece previste le elezioni suppletive, evidentemente presumendosi che il Consiglio debba funzionare anche con un numero di consiglieri ridotto.

Tanto si evince altresì dal comma 3° della norma citata, il quale prevede che soltanto se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti del Consiglio, questo decade automaticamente con conseguente necessità di procedere a nuove elezioni.

A cura della Redazione

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