Dopo l’approvazione e l’entrata in vigore del
decreto Salva spese (D.L. n. 212/2023) che ha introdotto numerose novità riguardanti i bonus edilizi, è inevitabile che gli operatori siano piuttosto disorientati. La
stessa tipologia di spesa può dare luogo a
benefici fiscali completamente differenti anche con riferimento alla possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
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In molti casi le disposizioni in vigore, unitamente alle previsioni di cui all’ultimo decreto-legge, si sovrappongono e commettere errori è estremamente agevole. Le difficoltà riguardano in special modo le spese sostenute per la sostituzione degli infissi.
Sostituzione degli infissi: quali detrazioni si possono applicare
Detrazione del 70%
Se il contribuente effettua la sostituzione degli infissi quale
intervento trainato delle spese sostenute per l’efficientamento energetico di cui all’
art. 119 del
D.L. n. 34/2020 può fruire di una
detrazione d’imposta del 70%. Ciò in quanto dall’inizio del nuovo anno trova applicazione il meccanismo del decalage che ha determinato una riduzione del beneficio fiscale dal 110 o 90 per cento al 70 per cento.
Il contribuente può però beneficiare della cessione del credito o fruire dello sconto in fattura se il
titolo edilizio è precedente rispetto alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 11/2023, quindi se è
anteriore al 17 febbraio 2023. Diversamente sarà possibile fruire esclusivamente della detrazione d’imposta all’interno della dichiarazione dei redditi.
Detrazione del 50%
La sostituzione degli infissi dà comunque diritto alla
detrazione d’imposta del 50% qualora l’
intervento sia del tutto
autonomo, quindi non sia un intervento trainato del superbonus. In tal caso il bonus fiscale è previsto dall’
art. 16-bis TUIR. Anche in questo caso la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura dipende dalla
data di avvio dei lavori. Infatti, per le CILA presentate dopo il 16 febbraio 2023 l’unica opportunità sarà rappresentata dalla detrazione d’imposta.
Detrazione del 75%
Se, invece, il contribuente intende fruire della
detrazione fiscale del 75% prevista dall’
art. 119-ter del
D.L. n. 34/2020 è necessario tenere conto delle ultime novità introdotte con l’approvazione del
D.L. n. 212/2023. La spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi può essere ricondotta nell’ambito degli interventi finalizzati alla
rimozione delle barriere architettoniche. Tuttavia, non solo è necessario che i nuovi infissi siano conformi alle caratteristiche tecniche di cui al
D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, ma è necessario che la spesa sia stata sostenuta
entro il 31 dicembre 2023. A partire
dal 1° gennaio 2024, la detrazione del 75% potrà essere fatta valere unicamente per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Pertanto, se la sostituzione degli infissi viene effettuata nel nuovo anno 2024, l’unico beneficio fiscale consiste nella detrazione del 50% prevista dal TUIR.
Il beneficio fiscale è quindi notevolmente inferiore.
Inoltre, è diversa anche la durata.
Infatti, la detrazione del 75% può essere fatta valere in
cinque quote annuali di pari importo. Invece, la detrazione prevista dall’
art. 16-bis TUIR può essere recuperata in un lasso di tempo maggiore e cioè in 10 quote annuali di pari importo.
È necessario poi tenere anche conto della circostanza che il legislatore ha inteso tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti. In questo caso, sia pure per alcune limitate ipotesi, sarà ancora possibile fruire della detrazione del 75%. In particolare, la disciplina previgente è applicabile qualora il contribuente abbia presentato la richiesta del titolo abilitativo entro il 29 dicembre 2023, oppure, per gli interventi a edilizia libera, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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