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Sotto osservazione

Sotto Osservazione

Fisco e contabilita

di Giorgio Gavelli


(Marka)

2′ di lettura

Da minimo a forfettario
Il contribuente in regime di vantaggio che vede nel 2019 incrementati i propri ricavi/compensi (criterio di cassa) oltre la soglia dei 30mia euro – e magari anche oltre quella dei 45mila euro annui – ha meno problemi del passato. Infatti, se possiede i requisiti di legge, entra in automatico nel forfettario, regime molto simile e con un’imposta sostitutiva del 5% o del 15% a seconda dei casi.

Le partecipazioni e i rapporti similari
I soggetti che progettavano di collocarsi tra i 65.001 e i 100mila euro di ricavi/compensi per rientrare, dal 2020, nel regime di “tassa piatta” al 20% (applicata sul reddito ordinariamente determinato) devono fare attenzione alle scelte del nuovo Esecutivo, che potrebbe sacrificare questo regime in quanto costoso per l’Erario e non in linea con i nuovi obiettivi di finanza pubblica.

L’ingresso senza requisiti
Seguendo la risposta all’interpello 195/2019 si afferma il principio in base al quale il soggetto che, già all’atto dell’apertura della partita Iva, sa con certezza che supererà il limite dei 65mila euro annui, non potrebbe fare un ingresso efficace nel regime agevolato. Non deve trattarsi di previsioni, ma di certezze, derivanti ad esempio da atti o contratti conosciuti (o conoscibili) dall’agenzia delle Entrate.

I rapporti di lavoro pregressi
I forfettari che, oltre a svolgere l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, hanno (o hanno avuto nel 2017 e 2018) i rapporti descritti dalla circolare 9/E/2019, devono monitorare (col principio di cassa) l’incidenza dei ricavi/compensi 2019 nei confronti del datore di lavoro (attuale o ex) rispetto al totale, per verificare l’eventuale superamento del 50%, che determinerebbe l’uscita dal regime nel 2020.

Le partecipazioni e i rapporti similari
I soggetti nel forfait titolari di partecipazioni sociali o che sono divenuti parte di imprese familiari, studi associati o rapporti di associazione in partecipazione potrebbero aver già in essere una causa ostativa alla permanenza nel regime. Da valutare la cessione (non formale) della partecipazione entro la fine dell’anno o la cessazione del rapporto attivo (ad esempio, a titolo di amministratore) verso la Srl partecipata con attività riconducibile.

Fonte

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