Spese di lite in favore dell’avvocato distrattario, certificazione unica anche in caso di regime forfetario
- 3 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In tema di spese di lite corrisposte da un’amministrazione pubblica soccombente in favore dell’avvocato difensore, nel caso di compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, l’amministrazione pubblica soccombente dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l’intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 189 del 2023.
Con la risposta a interpello n. 189 del 3 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di spese di lite corrisposte da un’amministrazione pubblica soccombente in favore dell’avvocato difensore della controparte vittoriosa e obbligo di ritenuta d’acconto ai fini Irpef e di rilascio della certificazione unica in capo all’amministrazione pubblica in qualità di sostituto d’imposta.
L’articolo 4, comma 6ter, del DPR n. 322 del 1998, prevede che i soggetti indicati nel titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.
I successivi commi 6quater e 6quinquies stabiliscono, inoltre, che la certificazione di cui al comma 6ter, va consegnata a ciascun interessato e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
In tema di spese di lite corrisposte da un’amministrazione pubblica soccombente in favore dell’avvocato difensore, nel caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, l’amministrazione pubblica soccombente dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l’intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione.
A cura della Redazione