Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate

Stretta in arrivo per la deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto ai fini delle imposte dirette e IRAP: a decorrere dal 2025 la deduzione sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciati. È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, che estende la necessità di effettuare pagamento attraverso mezzi tracciabili anche ai fini della deduzione delle spese di rappresentanza.

Deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza possibile solo in presenza di pagamenti tracciati. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato, atteso dal 28 ottobre in Commissione Bilancio alla Camera per le audizioni. La stretta sulle deduzioni avrà rilevanza a decorrere dal 2025 ai fini sia delle imposte dirette che dell’IRAP e riguarderà tutte le spese di vitto e di alloggio nonché per quelle di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).

Reddito di lavoro dipendente

Il DdL di Bilancio 2025 interviene sulla formulazione dell’art. 51, comma 5, TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevedendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, relative a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di credito, di debito o prepagate e assegni bancari o circolari).

Per effetto di quanto disposto, pertanto, le società dovranno implementare apposite procedure aziendali che impongano ai dipendenti l’utilizzo degli strumenti di pagamento richiesti dalla legge per il pagamento dei servizi di vitto, alloggio e trasporto.

Restano comunque fermi i limiti di deducibilità previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 51 TUIR, ossia il limite del 75% della spesa per alberghi e ristoranti e il tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti.

Reddito di lavoro autonomo

Medesimo vincolo in merito alle modalità di pagamento delle suddette spese viene inserito anche nell’art. 54, comma 6-ter, TUIR che – in ordine alla determinazione del reddito di lavoro autonomo – ammette la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, solo se le medesime sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

Reddito d’impresa

L’intervento più rilevante è, senza dubbio, quello apportato all’art. 95, comma 3, TUIR che riguarda tutti i rimborsi delle spese di trasferta effettuati dalle imprese a propri dipendenti, co.co.co. o amministratori nella determinazione del reddito d’impresa. Oltre al nuovo limite legato alle modalità di pagamento delle spese in questione, restano fermi i limiti quantitativi già previsti dalla norma.

Spese vitto e alloggio

Trasferte fuori dal Comune

– trasferte in Italia: deducibili sino al limite di 180,76 euro al giorno;

– trasferte all’estero: deducibili sino al limite di 258,23 euro al giorno.

Trasferte nel Comune

I rimborsi per trasferte all’interno del comune danno origine a reddito per i percipienti (da assoggettare a ritenuta) e sono pertanto deducibili come spesa per lavoro nel limite del 75% del loro ammontare.

Noleggio di auto e uso di auto del dipendente 

Se il dipendente o il titolare dei rapporti co.co.co sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall’applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Ai fini della quantificazione dei costi di percorrenza si deve fare riferimento ai costi medi calcolati dall’ACI, ovvero nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Appare evidente come l’intento legislativo sia quello di limitare – nell’ambito dei rimborsi spese per trasferte – fenomeni di evasione legati all’artificioso “gonfiamento” delle spese che il dipendente sostiene e con riferimento alle quali richiede il rimborso; operazione, questa che a decorrere dal 2025 sarà ammessa solo a condizione che il pagamento non avvenga più in contanti. E ciò si rinviene anche nella lettura della relazione illustrativa al DdL di Bilancio 2025, ove si rinviene che l’oggetto principale dell’intervento sono i pagamenti a taxisti e simili, dato che per alberghi e ristoranti la fattura elettronica evita già oggi fenomeni evasivi.

Spese di rappresentanza

Deducibilità condizionata anche per le spese di rappresentanza.

Per effetto della modifica apportata all’art. 108, comma 2, TUIR anche la deducibilità delle spese di rappresentanza sarà condizionata a decorrere dal 2025 dal pagamento con mezzi tracciabili.

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