Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate
- 25 Ottobre 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Stretta in arrivo per la deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto ai fini delle imposte dirette e IRAP: a decorrere dal 2025 la deduzione sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciati. È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, che estende la necessità di effettuare pagamento attraverso mezzi tracciabili anche ai fini della deduzione delle spese di rappresentanza.
Deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza possibile solo in presenza di pagamenti tracciati. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato, atteso dal 28 ottobre in Commissione Bilancio alla Camera per le audizioni. La stretta sulle deduzioni avrà rilevanza a decorrere dal 2025 ai fini sia delle imposte dirette che dell’IRAP e riguarderà tutte le spese di vitto e di alloggio nonché per quelle di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).
Reddito di lavoro dipendente
Per effetto di quanto disposto, pertanto, le società dovranno implementare apposite procedure aziendali che impongano ai dipendenti l’utilizzo degli strumenti di pagamento richiesti dalla legge per il pagamento dei servizi di vitto, alloggio e trasporto.
Reddito di lavoro autonomo
Reddito d’impresa
Spese vitto e alloggio
Trasferte fuori dal Comune
– trasferte in Italia: deducibili sino al limite di 180,76 euro al giorno;
– trasferte all’estero: deducibili sino al limite di 258,23 euro al giorno.
Trasferte nel Comune
I rimborsi per trasferte all’interno del comune danno origine a reddito per i percipienti (da assoggettare a ritenuta) e sono pertanto deducibili come spesa per lavoro nel limite del 75% del loro ammontare.
Noleggio di auto e uso di auto del dipendente
Se il dipendente o il titolare dei rapporti co.co.co sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall’applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Ai fini della quantificazione dei costi di percorrenza si deve fare riferimento ai costi medi calcolati dall’ACI, ovvero nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.
Appare evidente come l’intento legislativo sia quello di limitare – nell’ambito dei rimborsi spese per trasferte – fenomeni di evasione legati all’artificioso “gonfiamento” delle spese che il dipendente sostiene e con riferimento alle quali richiede il rimborso; operazione, questa che a decorrere dal 2025 sarà ammessa solo a condizione che il pagamento non avvenga più in contanti. E ciò si rinviene anche nella lettura della relazione illustrativa al DdL di Bilancio 2025, ove si rinviene che l’oggetto principale dell’intervento sono i pagamenti a taxisti e simili, dato che per alberghi e ristoranti la fattura elettronica evita già oggi fenomeni evasivi.
Spese di rappresentanza
Deducibilità condizionata anche per le spese di rappresentanza.
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