Spese sanitarie II semestre 2023: al Sistema TS entro il 31 gennaio
- 26 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per il 2023, come già accaduto nel recente passato, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha una cadenza semestrale.
Infatti, sono state previste due date per l’invio:
– 30 settembre per i dati del primo semestre;
– 31 gennaio per quelli del secondo semestre.
A partire dal 2024, però, era in programma l’avvio dell’invio di flussi di dati con cadenza mensile. Su questi invii così ravvicinati si erano espresse negativamente le categorie interessate, tanto è vero che l’attuazione della norma, già in programma da tempo, era stata via via rimandata di anno in anno.
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La nuova norma (art. 12 del decreto di riforma) sostanzialmente dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a gestire i flussi informativi con le medesime tempistiche attualmente utilizzate, in quanto si presume che il decreto ministeriale attuativo dovrebbe mantenere le scadenze del 31 gennaio e 30 settembre.
Alla luce di questo nuovo quadro normativo, proviamo a riepilogare i principali aspetti dell’adempimento in scadenza il 31 gennaio 2024.
Meccanismo di funzionamento del Sistema TS
Quando si effettua una prestazione sanitaria, si attiva un processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta, secondo il seguente schema:
– l’erogatore del servizio sanitario, tenuto per legge all’invio dei dati del documento fiscale al Sistema TS, invia telematicamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
– il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all’Agenzia delle Entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
– l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l’importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
– il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall’erogatore a suo nome e manifestare la sua opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell’anno precedente.
Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al STS
In linea generale, l’adempimento interessa una vasta platea di soggetti che operano nel comparto della sanità e dei settori ad essa riconducibili.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, sono obbligati alla trasmissione dei dati:
– le farmacie pubbliche e private;
– le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
– i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
– gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
– gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica;
– gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;
– gli iscritti all’albo dei biologi;
– i negozi di ottica.
Quali dati vanno trasmessi
La trasmissione riguarda i dati relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
A tale proposito, va ricordato che attualmente, la detrazione del 19% ai fini IRPEF spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Tale regola, però, non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, pertanto, potranno continuare a gestire i flussi informativi con le medesime modalità attualmente utilizzate.
Come vengono trasmessi i dati
La trasmissione avviene mediante l’utilizzo di modalità telematiche, utilizzando uno di questi canali:
– Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line);
– Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO);
– Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO).
Termini per la trasmissione delle spese 2023
Relativamente ai dati delle spese 2023, la trasmissione al sistema TS è effettuata:
a) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;
b) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023.
Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.