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Stabile organizzazione: chiarimenti sull’idoneità a ricevere e utilizzare i servizi per proprie esigenze

Stabile Organizzazione: Chiarimenti Sull’idoneità A Ricevere E Utilizzare I Servizi Per Proprie Esigenze

Con la decisione del 13 giugno 2024 resa nella causa C-533/22, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in tema di luogo delle prestazioni di servizi e nozione di “stabile organizzazione”.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 44 e 192 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, nonché degli articoli 10, 11 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Tale domanda è stata presentata in ordine a una domanda di annullamento di una decisione che dispone la registrazione fiscale d’ufficio per il motivo che tale società dispone di una stabile organizzazione in tale paese.

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva(UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, e l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che:

-non si può ritenere che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di tali servizi, per il solo fatto che le due società appartengono a uno stesso gruppo o che tali società sono legate tra loro da un contratto di prestazione di servizi.

Inoltre è stato evidenziato che l’articolo 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1695, e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che né la circostanza che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi di lavorazione forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una struttura che partecipa alla cessione dei prodotti finiti risultanti da tali servizi di lavorazione, né il fatto che tali operazioni di cessione siano effettuate per la maggior parte al di fuori di detto Stato membro e che quelle in esso effettuate siano soggette all’IVA sono rilevanti per stabilire, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di servizi, che tale società possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro.

Gli articoli 44 e 192 bis della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1695, nonché gli articoli 11 e 53 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto avente la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, non possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro se i mezzi umani e tecnici di cui essa dispone in detto Stato membro non sono distinti da quelli mediante i quali le sono forniti i servizi o se tali mezzi umani e tecnici svolgono soltanto attività preparatorie o ausiliarie.

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