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Stabile organizzazione in Italia di una banca estera: quando è possibile nominare un rappresentante fiscale

Stabile Organizzazione In Italia Di Una Banca Estera: Quando è Possibile Nominare Un Rappresentante Fiscale

Solo qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta, la casa madre non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l’ambito del mandato alle specifiche attività di custodia. Diversamente, qualora la stabile organizzazione svolga in Italia l’attività di custodia titoli per la quale la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta la stessa deve svolgere tale ruolo anche per conto della casa madre. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 108 del 20 gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 108 del 20 gennaio 2023 in tema di adempimenti a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nella particolare ipotesi in cui la stabile svolga in Italia un’attività di deposito e custodia di titoli dematerializzati azionari e obbligazionari, in esecuzione di contratti di diritto italiano stipulati direttamente dalla stabile organizzazione.

Con riferimento alla possibilità di nominare un rappresentante fiscale da parte di un intermediario estero, nella particolare ipotesi in cui, nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia, quest’ultima non svolga in Italia attività di custodia titoli per cui la stessa assume il ruolo di sostituto d’imposta, con la risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E, confermando l’unicità soggettiva fra il soggetto estero e la stabile organizzazione, è stato chiarito che, in presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione.

Solo qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta, la casa madre non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l’ambito del mandato alle specifiche attività di custodia.

Diversamente, qualora la stabile organizzazione svolga in Italia l’attività di custodia titoli per la quale la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta la stessa deve svolgere tale ruolo anche per conto della casa madre.

A cura della Redazione

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