Stabile organizzazione italiana: l’attività preparatoria incide sulla debenza dell’IVA?
- 28 Agosto 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Quali risvolti emergono poi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE?
Stabile organizzazione IVA: il punto della Corte UE
Infatti, affinché si possa ritenere che una società disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui le vengono forniti i servizi in esame, essa dovrà disporvi di una struttura caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza idonea a consentirle di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica (Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20).
Al contempo, la mancanza di una struttura idonea, in termini di mezzi umani e tecnici, non darà vita a una stabile organizzazione: ciò si verifica anche qualora il prestatore realizzi prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari che concorrono all’attività economica del destinatario (Cabot Plastics Belgium SA, C-232/22).
Facendo un passo indietro, nella vicenda Berkholz (C-168/84) i giudici unionali avevano affermato che “il riferimento di una prestazione di servizi ad un centro di attività diverso dalla sede viene preso in considerazione solo se tale centro d’attività abbia una consistenza minima, data la presenza permanente dei mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi”. Di conseguenza, ai fini della qualificazione del “centro di un’attività stabile” è pressoché necessaria la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per le prestazioni di servizi e tali prestazioni non possono essere utilmente riferite alla sede dell’attività economica del prestatore. Principio poi ripreso nella causa Faaborg-Gelting Linien (C-231/94), mentre nella successiva Aro Lease BV (C-190/95) era stato affermato che “gli intermediari indipendenti che mettono in contatto i clienti interessati con la ARO non possono considerarsi mezzi umani permanenti”.
La vicenda Dong Yang Electronics (C-547/18) si focalizza sul concetto di stabile organizzazione, in particolare se una subsidiary locale possa essere considerata come la stabile della propria controllante. La CGUE ha ritenuto che l’esistenza di una stabile organizzazione non potrà essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata e che tale prestatore non sia tenuto a recuperare informazioni, ai fini della siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti. I dubbi derivanti da tale pronuncia sono molteplici, con particolare riferimento alla figura del prestatore (in relazione agli obblighi di verifica).
Arrivati poi al caso Titanium (C-931/19), l’attenzione è stata posta sul fatto che un immobile concesso in locazione in uno Stato membro non possa costituire una stabile organizzazione ove il proprietario dello stesso non disponga in loco di personale proprio per l’esecuzione dei servizi relativi a detta locazione. Di conseguenza, l’assenza di personale “proprio” (così come di mezzi tecnici) e di una struttura ad hoc, fa sì che non si possa concretizzare la figura della stabile organizzazione.
La vicenda
Una società lussemburghese, esercente attività di gestione individuale di portafogli, si occupa nel dettaglio di marketing sulla clientela potenziale, desk informativo, studio dei mercati finanziari, scelta delle strategie di investimento, verifica della documentazione da inviare alle banche depositarie e reportistica ai clienti. Tale casa madre ha una propria stabile organizzazione in Italia.
In base al contratto concluso con il cliente, la casa madre opera direttamente dal Lussemburgo in regime di libera prestazione, a favore dei clienti italiani, privati ed imprenditori, gestendo direttamente il patrimonio dei vari clienti a propria discrezione nell’ambito della strategia di investimento definita con costoro che rilasciano apposita delega ad operare, dal Lussemburgo, sui conti correnti aperti presso banche depositarie.
La stabile organizzazione italiana si occupa in particolare di:
– svolgere esclusivamente attività promozionale nei confronti dei potenziali clienti italiani, facilitando la contrattualizzazione del servizio tra il cliente e la casa madre (contatto e ricerca con il cliente, stesura della documentazione contrattuale da inviare all’Head Office);
– gestire il rapporto post-vendita con i clienti acquistati o già presenti sul territorio italiano.
Le attività core di gestione del portafoglio vengono svolte dalla società lussemburghese. Invece il personale impiegato in Italia è composto da 4 unità, ossia un branch manager e tre impiegati che si occupano della promozione e dell’acquisizione dei clienti sul territorio.
A parere dell’istante, la stabile organizzazione italiana non dispone di risorse tecniche o umane tali da poter svolgere, in autonomia, l’attività di gestione individuale di portafoglio.
In buona sostanza, la branch svolge attività commerciali allineandosi alla strategia di marketing definita e implementata dalla capogruppo lussemburghese che addirittura è lei stessa a valutare l’adeguatezza, nonché a effettuare i controlli in tema di antiriciclaggio, dei potenziali clienti “raccolti” dalla stabile.
Da qui nasce l’esigenza di conoscere la corretta modalità di fatturazione del servizio principale di gestione individuale di portafogli reso dalla casa madre ai clienti italiani, tenuto conto delle attività svolte dalla stabile organizzazione. Ci si domanda appunto se le funzioni di supporto svolte dalla branch determinino un suo coinvolgimento nell’esecuzione del servizio principale di gestione individuale di portafogli, reso dalla casa madre, tale da qualificare la branch stessa quale debitore d’imposta ai fini IVA in Italia per i corrispettivi inerenti al servizio principale reso dalla capogruppo ai committenti italiani, sia persone fisiche che soggetti IVA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Ma quando una stabile organizzazione interviene quale parte attiva in operazioni rilevanti ai fini IVA?
1. la stabile organizzazione è “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene”;
2. i mezzi tecnici e umani sono “utilizzati dallo stesso (N.d.A. soggetto passivo estero) per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”.
Quindi i meri compiti di supporto amministrativo non sono sufficienti per integrare il requisito d’intervento della stabile, così come il fatto che la branch stipuli contratti in nome e per conto della capogruppo o che si occupi di marketing e dei rapporti con i clienti.
Per l’Agenzia, nel caso in esame, la branch è dotata di un’adeguata struttura di mezzi umani e tecnici mediante i quali svolge un ruolo attivo nella definizione dei contratti “firmati” dalla casa madre e nella gestione di una parte rilevante dell’attività di quest’ultima.
Quindi la stabile organizzazione, con la propria attività preparatoria, permette la realizzazione delle prestazioni poi svolte dalla capogruppo in quanto si tratta di azioni inerenti e prodromiche alla successiva attività di gestione individuale di portafogli.