Stabile organizzazione IVA: ai fini dell’esistenza rileva il possesso di mezzi umani e tecnici

Le questioni alle quali la Corte di giustizia ha dato risposta con la sentenza relativa alla causa C-232/22 del 29 giugno 2023 hanno per oggetto l’interpretazione dell’art. 44 della direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui, ai fini dell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti B2B, il luogo impositivo delle prestazioni rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui quest’ultimo ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono resi ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività, il luogo impositivo delle suddette prestazioni coincide con il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.

La descrizione del caso

Nel caso di specie, si è trattato di stabilire se, per le prestazioni di servizi rese da una società con sede in Belgio a una società svizzera, il luogo impositivo debba essere determinato in base alla regola generale (sede del committente) oppure in base alla deroga (sede della stabile organizzazione).

La stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Alla luce di tale nozione, le Autorità fiscali sono dell’avviso che la società belga si configurerebbe quale stabile organizzazione della società committente per un triplice ordine di ragioni:

– in primo luogo, i mezzi tecnici che costituiscono la stabile organizzazione sono gli stabilimenti di produzione, il centro di distribuzione e i luoghi di deposito che appartengono alla società prestatrice, ma che devono essere considerati messi a disposizione della società committente, in quanto gli impianti della società prestatrice sono utilizzati esclusivamente in favore della società committente e in base alle sue istruzioni, cosicché quest’ultima ne dispone liberamente;

– in secondo luogo, i mezzi umani della stabile organizzazione sono composti dal personale operativo della società prestatrice messo a disposizione della società committente, che, da un lato, consente a quest’ultima di effettuare le vendite in Belgio e, dall’altra, di effettuare, oltre alle lavorazioni per conto terzi, prestazioni complementari a favore della società committente, come il ricevimento delle materie prime, il controllo qualità, la preparazione degli ordini, l’imballaggio dei prodotti finiti e la realizzazione degli inventari,

– in terzo luogo, la struttura messa a disposizione della società committente consente a quest’ultima di ricevere e utilizzare i beni oggetto di produzione ai fini della successiva vendita in Belgio per mezzo della stabile organizzazione.

Le questioni rivolte alla Corte sono dirette a sapere se, nelle circostanze sopra esposte, la società prestatrice possa considerarsi quale stabile organizzazione della società committente, tenendo conto, in particolare, che entrambe le società, seppure giuridicamente indipendenti, appartengono allo stesso gruppo e che i mezzi umani e tecnici del prestatore sono utilizzati esclusivamente per le lavorazioni a favore del committente, al quale vengono rese anche prestazioni supplementari finalizzate alla vendita dei beni in Belgio.

L’orientamento della Corte UE

Nell’analizzare la fattispecie, i giudici comunitari hanno, anzitutto, sottolineato che, ai fini dell’esistenza della stabile organizzazione, non è necessario, per la casa madre, detenere i mezzi umani e tecnici in proprio in un altro Stato membro, risultando invece essenziale che la casa madre abbia il potere di disporre dei predetti mezzi umani e tecnici come se fossero i propri, sulla base, ad esempio, di contratti di servizio o di locazione.

Deve, inoltre, ritenersi irrilevante l’appartenenza delle due società allo stesso gruppo, avendo la Corte già dichiarato che la stabile organizzazione deve essere valutata alla luce della realtà economica e commerciale e che, quindi, il controllo di diritto di una società non significa, di per sé, che la controllata sia una stabile organizzazione della controllante.

Riguardo, poi, al fatto che la società prestatrice si impegna contrattualmente ad utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per le prestazioni di servizi a favore della società committente, dalla giurisprudenza comunitaria si evince che, per presunzione, una persona giuridica, quand’anche abbia un solo cliente, utilizza i mezzi umani e tecnici di cui dispone per le proprie esigenze, salvo dimostrare che è la società committente a disporre dei mezzi umani e tecnici come se fossero propri.

In ogni caso, la disponibilità dei mezzi umani e tecnici dovrebbe riguardare le prestazioni ricevute dalla società committente e non le operazioni di vendita dalla stessa poste in essere, risultando dalle indicazioni dei giudici comunitari che gli stessi mezzi non possono essere utilizzati, allo stesso tempo, per fornire e per ricevere gli stessi servizi. Nel caso in esame, infatti, non appare possibile distinguere i mezzi utilizzati dalla società prestatrice per effettuare le lavorazioni a favore della società committente da quelli utilizzati da quest’ultima per ricevere le medesime prestazioni in Belgio, nell’ambito della sua presunta stabile organizzazione, che sarebbe d’altra parte costituita soltanto dai mezzi appartenenti alla società prestatrice.

Infine, per la stessa ragione, l’esistenza della stabile organizzazione non può essere desunta dalle ulteriori prestazioni di servizi di supporto logistico, in quanto attinenti all’attività di vendita svolta dalla società committente.

In conclusione, la Corte ha affermato che le prestazioni rese dalla società belga sono ricevute e utilizzate dalla società committente per la propria attività di commercializzazione svolta in Svizzera, ove sono imponibili ai fini IVA.

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