Il disegno di legge di Bilancio 2025 inserisce un nuovo comma (6-bis) nell’art. 95 TUIR al fine di regolamentare la deducibilità dal reddito d’impresa degli accantonamenti degli oneri connessi a piani di stock option. In estrema sintesi, secondo la modifica proposta, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo – giusto il disposto dell’IFRS 2 – sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti e non più all’atto dell’imputazione (anticipata) a conto economico del costo relativo. Inoltre, è ora regolamentato anche il periodo d’imposta di riconoscimento dell’incremento del valore fiscale della partecipata nel bilancio della controllante in caso di stock option di gruppo.
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