Stock option: rileva la data di assegnazione
- 26 Gennaio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposta a interpello n. 167 e n. 168 del 26 gennaio 2023 in tema di perdita del requisito di PMI innovativa e piano di stock option.
Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il “valore normale” delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR.
Circa l’individuazione del momento rilevante ai fini impositivi in presenza di un diritto di opzione che non sia liberamente cedibile a terzi (cd. stock option), in diversi documenti di prassi, è stato precisato che questo è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi o delle annotazioni contabili successive.
In particolare, nella risoluzione 12 dicembre 2007, n. 366/E, al fine di determinare il momento nel quale far assumere rilevanza fiscale all’esercizio del diritto d’opzione posto in essere dal lavoratore dipendente e stabilire quale sia il momento in cui le azioni possono considerarsi entrate nella disponibilità del dipendente, è stato precisato che tale momento deve essere individuato in quello in cui il dipendente acquisisce il diritto partecipativo e non in quello in cui riceve materialmente il titolo azionario.
In tale documento di prassi, con riferimento al significato del termine “assegnazione di azioni”, è stato infatti ribadito che il trasferimento della proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati si perfeziona con il semplice consenso del soggetto titolare del diritto di opzione, riconducibile alla dichiarazione di esercizio del diritto di opzione medesimo.
Deve essere rilevato, in tale contesto, che il regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti dall’esercizio di stock option o dall’assegnazione di azioni, è stato derogato dalle disposizioni agevolative contenute nel citato art. 27, D.L. n. 179/2012 (“Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato”), attraverso il quale è stato disposto che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle startup innovative di cui all’art. 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all’art. 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla startup innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla startup innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la startup innovativa o l’incubatore certificato.
Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
Va altresì rilevato che il comma 9 dell’art. 4, D.L. n. 3/2015, contenente disposizioni in materia delle piccole e medie imprese innovative, ha operato un espresso rinvio all’art. 27, D.L. n. 179/2012? pertanto, tale regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento ai redditi di lavoro derivanti dall’esercizio di stock option e dall’assegnazione di azioni relativi a piani di incentivazione implementati da PMI innovative.
È stato chiarito che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le startup innovative, per perdita dei requisiti per gli incubatori certificati), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.
In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle startup innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo a detta data.
Sia pur con esplicito riferimento alle attività svolte alle startup e agli incubatori, viene in sostanza affermato che l’assegnazione è il momento in cui deve essere valutata la sussistenza dei requisiti per essere considerate startup innovative ai fini dell’applicazione della relativa esenzione.
Deve essere rilevato, a tale proposito, che l’estensione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari) alle PMI innovative è stato introdotto dal D.L. n. 3/2015, mutuando dal D.L. n. 179/2012 la medesima ratio di favorire la nascita e lo sviluppo di attività a forte contenuto di innovazione tecnologica.
Con riferimento all’applicazione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari) nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative e/o dagli incubatori certificate, è stato precisato che tale provvedimento legislativo trae origine innanzitutto dalla volontà del legislatore di favorire “la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative”, fornendo alle “start up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management”.
Nel medesimo principio di diritto è stato, inoltre, affermato che la medesima filosofia ispira l’estensione disposta dal D.L. n. 3 del 2015 alle PMI innovative (di alcune) delle misure agevolative già riconosciute alle start up innovative, alle quali sono applicabili, mutatis mutandi, gli stessi principi.
I chiarimenti forniti con riferimento ai piani di incentivazione implementati da startup innovative possano trovare applicazione anche con riferimento a quelli implementati da PMI innovative e ai fini dell’applicabilità dell’esenzione rileva la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla Società al momento in cui quest’ultima si qualifica quale PMI innovativa, a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o meno al momento dell’esercizio dell’opzione o dell’accettazione delle azioni da parte dei beneficiari.
A cura della Redazione