Stop ai prestiti bancari:?così il professionista blocca rate e scoperti
- 8 Maggio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Anche gli autonomi possono chiedere la sospensione temporanea dei finanziamenti già accesi
di Paolo Rinaldi
4′ di lettura
La fase di crisi delle imprese e dei privati trasferisce sui liberi professionisti in una inesorabile reazione a catena un drammatico problema di liquidità. Dopo l’intervento Abi con la moratoria dell’addendum all’accordo sul credito, il governo ha introdotto con l’articolo 56 del dl cura Italia ( n. 18/2020) una moratoria temporanea e automatica rispetto alle linee di credito. Un intervento che, secondo Stefano Cappiello, dirigente del Mef ascoltato in audizione alla Commissione banche, ha raccolto fino al 17 aprile circa 1,3 milioni di domande per un totale di 140 miliardi di finanziamenti.
La norma pareva inizialmente essere destinata solo al pubblico delle micro e piccole imprese, ma il Mef ha successivamente chiarito che i destinatari sono anche i liberi professionisti. Resterebbe formalmente esclusa la platea – dimensionalmente rilevante – degli studi professionali associati che, stranamente, non paiono inclusi tra i soggetti beneficiari. Si tratta di una svista formale del legislatore, considerando che le società tra professionisti (Stp) sono certamente incluse in quanto società di capitali. Al riguardo, la scorsa settimana il Cndcec in audizione alla Camera ha presentato al governo un articolato documento propositivo di emendamenti ai diversi decreti in conversione, all’interno del quale trova spazio anche questa precisazione.
Entrando nel dettaglio di quanto prevede l’articolo 56, le misure di moratoria automatica sono articolate in tre distinte possibilità che possono essere cumulate per singolo istituto, ovvero selezionate separatamente.
Affidamenti congelati
La prima disposizione è quella prevista alla lettera a) del secondo comma, ovvero la possibilità di continuare a utilizzare sino al 30 settembre 2020 tutti gli affidamenti di breve termine a revoca esistenti al 29 febbraio 2020, indipendentemente dalla circostanza che nel frattempo le condizioni finanziarie del professionista si deteriorino. La banca, cioè, non potrà revocare gli affidamenti e sarà obbligata a garantire al professionista la possibilità di utilizzare fino al limite dell’accordato tutti gli affidamenti di scoperto di conto corrente, conto corrente unico, anticipo fatture, anticipo Riba, denaro caldo non utilizzato e altri finanziamenti di breve termine già deliberati. Questa circostanza fa sì che il professionista possa liberamente fare ricorso a queste linee anche se fossero state dormienti e mai utilizzate fino a oggi; se le linee dovessero scadere prima del 30 settembre 2020, il professionista potrà rinnovarle in itinere, quantomeno fino a questa data. Particolarmente utile può rivelarsi la disponibilità di castelletti di anticipo fatture o Riba, a fronte dei quali si può comunque procedere ad emettere fattura ai clienti, e anticiparla in banca. L’emissione della fattura comporterà senz’altro l’obbligo di versamento dell’Iva, a fronte del quale tuttavia sarà bene confrontarsi con la possibilità di utilizzare la sospensione degli obblighi dei versamenti fiscali. Si tratta di liquidità preziosa per i professionisti in questi mesi: qualora il cliente, a fronte della fattura, non paghi e dunque si crei un insoluto sulla linea, quest’ultimo potrà essere gestito con la seconda misura di moratoria.