Stralcio delle ingiunzioni di pagamento inferiori a 1.000 euro: i chiarimenti dell’IFEL

Con una nota del 16 giugno 2023 l’IFEL ha fornito importanti chiarimenti sullo stralcio delle ingiunzioni di pagamento d’importo inferiore a 1.000 euro e la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi (art. 17-bis, dl n. 34/2023).

Il DL n. 34 del 2023, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

La novella recepisce alcune delle sollecitazioni già espresse da IFEL nella nota dell’8 gennaio 2023, di commento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dove si era evidenziato che al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, sarebbe stata auspicabile una modifica normativa che permettesse agli enti locali di scegliere non solo l’adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche l’adesione alla “rottamazione” e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati all’AdE-R.

La nota di lettura approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

-lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;

-lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;

-la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Lo stralcio e la definizione agevolata ricalcano esattamente quanto previsto per i carichi affidati al riscossore nazionale. Il rimando alle analoghe disposizioni di cui alla legge n. 197/2022, pone il problema della possibilità di un intervento comunale volto a restringere l’ambito di applicazione.

Secondo IFEL con riferimento ai tre istituti, non si pone alcun dubbio circa la possibilità per il Comune di deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata, come pure la possibilità di deliberare solo lo stralcio, oppure solo la definizione agevolata.

Per quanto riguarda l’oggetto dello stralcio e/o della definizione agevolata, questo interessa tutti gli importi confluiti in un’ingiunzione di pagamento o, a decorrere dal 2020, in un accertamento esecutivo, quindi entrate tributarie e non.

Per quanto riguarda gli ambiti regolamentabili, il Comune non può restringere l’ambito di applicazione delle norme primarie, ad esempio escludendo le entrate patrimoniali, o limitando le misure ad alcuni tributi, o, infine, riducendo il numero di anni definibili e ciò considerando che il legislatore ha attribuito agli enti la potestà di applicare le analoghe disposizioni normative già previste per i carichi affidati agli agenti della riscossione.

Inoltre, solo con riferimento alla definizione agevolata, mutuata dal comma 231, legge 197/2022, il legislatore ha elencato una serie di ambiti rimessi alla potestà regolamentare. D’altro canto, la lettura proposta è coerente con la necessità di evitare disparità di trattamento tra i contribuenti/debitori, in ragione dello strumento di riscossione coattiva utilizzato.

Pertanto, i margini di decisionalità relativi a ciascuna fattispecie che l’ente locale intenda adottare devono limitarsi ai necessari adattamenti che si rendano di volta in volta necessari per le peculiarità tipiche dei propri atti, oltre agli ambiti espressamente regolamentabili, elencati nel secondo comma dell’art. 17-bis.

Rimane aperto il problema, invero marginale, dei crediti ante 2000. Ed in effetti, se con riferimento alle cartelle risulta pacifico che non vi siano cartelle antecedenti al 2000, in quanto già oggetto di stralci normativi precedenti, altrettanto non può dirsi con riferimento alle ingiunzioni di pagamento, che potrebbero ancora recare crediti non prescritti, sempre che l’ente abbia proceduto alla regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Sul punto, l’IFEL ritiene che nulla osti ad un ampliamento del periodo, in ragione della volontà del legislatore di applicare gli istituti in commento a tutti I crediti più vetusti.

L’art. 17-bis, dl n. 34/2023 è applicabile ai casi di “riscossione diretta” o di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997.

Rientrano senza alcun dubbio nell’ambito di applicazione, benché non espressamente citati, anche gli atti emessi dalle società in house.

La normativa, inoltre, fa riferimento agli “enti territoriali”, ed è quindi applicabile a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Tra l’altro la normativa non pone alcun obbligo, ma prevede un insieme di facoltà, da esercitarsi mediante “le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti”, e quindi per gli enti locali, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 446/1997. Al riguardo va precisato che non sussiste alcun obbligo di adozione di una delibera “negativa”, ovvero di una delibera con la quale l’ente formalizzi la sua volontà di non introdurre nel proprio ordinamento gli istituti in commento.

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