Strumento finanziario con un’opzione put: la qualificazione fiscale

Lo strumento finanziario corredato da un’opzione put va ricondotto tra gli strumenti similari alle azioni, con conseguente indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei maggiori valori riconosciuti agli investitori assimilabili ai dividendi distribuiti. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 337 del 9 agosto 2019, con cui ha specificato come i maggiori o minori valori che dovessero essere registrati in contabilità annualmente in sede di valutazione dello strumento finanziario non assumeranno alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 337 del 9 agosto 2019 riguardante la qualificazione fiscale di un uno strumento finanziario corredato da un’opzione put – Soggetti IAS/IFRS adopter.

Si tratta del corretto trattamento ai fini delle imposte sui redditi da attribuire ai maggiori o minori valori rilevati dalla società a seguito di un conferimento di denaro e di una contestuale sottoscrizione di una put option sulle partecipazioni attribuite in cambio al predetto conferimento.

Si è perciò in presenza di uno strumento finanziario, corredato da un’opzione put, la cui rilevanza fiscale deve essere assunta in considerazione dell’applicazione dell’articolo 5 decreto ministeriale 8 giugno 2011, così come rivisto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018.

La normativa estende ai titoli e agli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni. Per i titoli emessi da soggetti residenti in Italia è sufficiente la previsione di una remunerazione totalmente legata ai risultati economici di un’impresa (o di una società appartenente al suo gruppo o di un singolo affare), per assimilare il titolo o lo strumento finanziario ad una partecipazione societaria, indipendentemente dal rapporto sottostante in base al quale il titolo è stato creato.

In questi casi, il titolo è considerato “partecipativo” anche se incorpora un rapporto di mutuo”. Con specifico riferimento alla partecipazione ai risultati economici, la circolare n. 4/E del 2006 ha chiarito che la stessa “deve essere effettiva”, non essendo “sufficiente che la remunerazione sia soltanto parametrata agli utili della società né tantomeno che sia collegata esclusivamente a parametri finanziari ovvero a parametri diversi dai risultati economici di un’impresa o di un affare”.

Inoltre, ha chiarito che l’assimilazione risponde all’esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione.

Il Put Option Agreement prevede che il prezzo dell’opzione sia il maggiore tra il fair value della società moltiplicato per la percentuale delle partecipazioni detenute dagli investitori e l’ammontare pagato dagli investitori per l’acquisto delle azioni coperte da opzioni put, meno, in entrambi i casi, gli eventuali dividendi incassati ed eventuali indennità contrattuali percepite.

Sia in relazione ai dividendi incassati durante il periodo di possesso delle azioni coperte da opzione put sia per il maggiore valore finale che potrebbe essere percepito rispetto a quello iniziale investito, si è in presenza di una partecipazione diretta ai risultati economici della società.

Lo strumento finanziario suddetto va, perciò, ricondotto tra gli strumenti similari alle azioni, con conseguente indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei maggiori valori riconosciuti agli investitori assimilabili ai dividendi distribuiti. Del pari, i maggiori o minori valori che dovessero essere registrati in contabilità annualmente in sede di valutazione dello strumento finanziario non assumeranno alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

A cura della Redazione

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