Strutture ricettive all’aperto: i chiarimenti sulle novità della disciplina catastale

Con la risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le innovazioni nella disciplina catastale inerente alle strutture ricettive all’aperto. In particolare, sono stati evidenziati i conseguenti obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024 riguardante l’aggiornamento catastale.

L’art. 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha introdotto innovazioni nella disciplina catastale inerente alle strutture ricettive all’aperto. Con la nuova risoluzione sono illustrate le disposizioni legislative introdotte, i conseguenti obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.

All’interno delle unità immobiliari che rappresentano strutture ricettive all’aperto, non rivestono rilevanza catastale gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, tra i quali, oltre a roulotte, camper, caravan e simili, sono da annoverare anche le cosiddette “case mobili” (o “mobile home”).

L’irrilevanza delle case mobili riguarda la rappresentazione nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e l’inclusione nella stima della rendita catastale dell’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva all’aperto in cui sono collocate.

Tale disposizione legislativa ha espresso carattere innovativo della disciplina catastale e non assume valenza di interpretazione autentica. Pertanto, resta ferma la rilevanza ai fini della rappresentazione e del censimento catastale di dette case mobili per il periodo precedente alla data del 1° gennaio 2025.

Nella stima della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto, il valore di mercato ordinariamente attribuito, secondo i principi dell’estimo catastale, alle aree attrezzate idonee per ospitare qualunque allestimento mobile di pernottamento dotato di meccanismi di rotazione in funzione deve essere incrementato di una percentuale pari all’85%.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 giugno 2025, gli intestatari catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto all’interno delle quali sono ubicate una o più delle seguenti componenti immobiliari:

-case mobili,

-aree destinate al pernottamento degli ospiti attrezzate per gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper, caravan, case mobili ecc.),

-aree destinate al pernottamento degli ospiti non appositamente attrezzate per gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione e/o altre aree destinate al pernottamento degli ospiti non attrezzate, sono tenuti a presentare le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, al fine di adeguare gli atti e gli elaborati catastali alle disposizioni di cui al comma 1 e/o di cui al comma 2.

Inoltre, nei casi di mancato adempimento nei termini indicati, si dispone che “L’Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”

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