Sulle partecipazioni nelle Srl decisive le fatture del 2019

3. Effettivo svolgimento di prestazioni o cessioni di beni e servizi alla srl da evidenziare con fatture.

Nessun automatismo dunque: l’agenzia delle Entrate ha chiarito che queste condizioni vanno verificate fino a fine anno (circolare 9/E del 2019). In pratica, affinché l’attività svolta dalla società controllata sia riconducibile al professionista forfettario non è sufficiente che sia identica (stesso codice Ateco); è anche necessario che il contribuente effettui cessioni di beni o prestazioni verso questa srl.

Fuori o dentro dal forfettario
Quindi esce dal regime forfettario nel 2020 il professionista che nel 2019 ha avuto il controllo diretto o indiretto di una Srl, che svolge un’attività similare alla sua e che ha anche percepito compensi che costituiscono componenti negativi di reddito per la Srl partecipata. Al contrario, se il professionista non ha emesso alcuna fattura nei confronti della società controllata nel 2019, nel 2020 potrà fruire del regime forfettario. La stessa verifica dovrà essere ripetuta alla fine del 2020.

Poniamo il caso di un commercialista che ha una partecipazione del 60% in una Srl che elabora dati contabili, ma non fattura l’attività professionale nei confronti della srl controllata ed emette le fatture direttamente verso i propri clienti; in questa ipotesi la causa ostativa non scatta e il regime forfettario è applicabile. Attenzione però:? è anche necessario che il commercialista non percepisca compensi come amministratore dalla società, perché?questi vanno fatturati.

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