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Super ACE e fusione: cosa comporta il venir meno della capitalizzazione

Super Ace E Fusione: Cosa Comporta Il Venir Meno Della Capitalizzazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 135 del 23 gennaio 2023 in tema di Super ACE.

Nell’ambito della normativa ACE, in assenza di disposizioni ad hoc volte a regolare l’agevolazione in questione in presenza di operazioni straordinarie, trovano applicazione le regole fiscali previste in via generale.

In caso di fusion, si applicano le disposizioni dettate in materia di fusione dall’art. 172 del TUIR, il quale prevede il principio generale del ”subentro” della società risultante dall’operazione nelle posizioni soggettive facenti capo alle società partecipanti alla stessa.

In particolare, con riferimento alle variazioni di capitale proprio riferibili alle società partecipanti alla fusione intervenute nel lasso di tempo che precede l’operazione, l’applicazione del predetto principio comporta che, a far data dalla efficacia giuridica della fusione, la società risultante dalla fusione/incorporante deve calcolare la propria variazione di capitale ai fini della determinazione della base ACE sommando algebricamente le variazioni, tanto in aumento che in diminuzione, facenti capo a tutte le società coinvolte nell’operazione.

Tale conclusione, in specie, è stata espressamente avallata dall’Amministrazione finanziaria dapprima in relazione alla ”Dual Income Tax” (c.d. ”DIT”) e, successivamente, proprio con riferimento al beneficio ACE.

L’agevolazione ”rafforzata” cd. Super ACE, diversamente dall’ACE ordinaria, prevede espressamente, come condizione essenziale per la fruizione del beneficio, che l’incremento di capitale proprio maturato nel corso del periodo di imposta 2021 venga mantenuto nei periodi d’imposta successivi. In tale ottica, i commi 4 e 5 della norma citata stabiliscono dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.

Il suddetto meccanismo di recapture, per espressa previsione normativa, come già osservato, si applica esclusivamente alla Super ACE e non all’ACE cd. ordinaria.

La ratio dell’agevolazione rafforzata, con riferimento all’esercizio 2021, infatti, è quella di incentivare le imprese, indebitate a causa della crisi pandemica, che si patrimonializzano e mantengono tale ”rafforzamento patrimoniale” con riferimento ad un arco temporale almeno triennale.

Il legislatore attraverso l’introduzione di una condizione temporale per la fruizione del beneficio, rappresentata dal mantenimento del rafforzamento strutturale dell’impresa per un periodo almeno triennale intende perseguire l’obbiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi nel ”medio periodo” (i.e. oltre l’esercizio di effettiva patrimonializzazione).

Quindi, in sintesi, indipendentemente dalle modalità di fruizione del beneficio (inclusa quindi la sua trasformazione in credito d’imposta), se nel 2022­23 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, l’incentivo (anche nella forma di credito d’imposta) deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Quindi, mentre la fruizione dell’ACE ordinaria derivante da un conferimento/ rinuncia a credito a favore della conferitaria (poi incorporata) da parte della conferente (poi incorporante), nell’anno ”n”, viene meno a seguito della fusione nell’anno ”n+1” senza alcun meccanismo di recupero di quanto fruito nell’anno ”n”, diversamente il meccanismo di funzionamento della Super ACE prevede che il venir meno della capitalizzazione, per effetto della fusione prospettata nell’anno ”n+1”, determini il venir meno dell’agevolazione anche per l’anno ”n”.

A cura della Redazione

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