SuperACE: l’utilizzo in compensazione del Credito non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto
- 21 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Con la risposta all’Interpello n. 139/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità in materia di compensazione crediti d’imposta agevolativi (articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997).
L’Agenzia delle Entrate in conformità alla normativa ed in linea con quanto già chiarito con le risposte ad interpello n. 395 e n. 113, (pubblicate sul sito internet rispettivamente il 25 luglio 2023 e il 23 maggio 2024), ritiene che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione di cui all’articolo 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (debito di ”carattere non fiscale”), con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi in parola, acquisiti a mezzo di ”cessione del credito” la cui legittimità non è verificabile in sede di interpello, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.
Inoltre chiarisce che in caso di utilizzo in compensazione dei crediti daSuperACE e da bonus per interventi edilizi citati, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti, (cfr., rispettivamente, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, Prot. n. 238235 e articolo 121, comma 3 del decreto legge n. 34 del 2020).
In riferimento all’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperACE, del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, L’agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 1, coma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che, «[…] i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito».
Al riguardo, la circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, ha chiarito che, «con riferimento all’ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi ”alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive”.
Quindi, in considerazione dell’ampia previsione normativa che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui redditi” e alla sua ratio ispiratrice, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa», (cfr. paragrafo 6 della citata circolare).