Superamento (graduale) dell’IRAP: una scelta di semplificazione a costo zero

La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023, pubblicata in G.U. n. n. 189 del 14 agosto 2023) ha l’intento dichiarato della razionalizzazione e della semplificazione (ad ogni livello) del sistema fiscale. Ecco allora che, da un lato, dovrà procedersi all’individuazione e all’eliminazione di micro-tributi dal gettito trascurabile e, dall’altro lato, seppur in maniera graduale, dovrà completarsi il processo di superamento dell’IRAP e la sua sostituzione con una sovraimposta (e non un’addizionale) determinata secondo le medesime regole dell’IRES.

Già presente nel Ddl originario, confermata anche nel testo votato e approvato dalla Camera dei Deputati (AC n. 1038 e AC 1038-B) e dal Senato (AS n. 797) è, infatti, la disposizione dell’art. 8 della delega, recante “Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Verso il superamento dell’IRAP

Sin dalla sua introduzione, ad opera del D.Lgs. n. 446/1997, l’IRAP – imposta sostanzialmente deputata al finanziamento della sanità regionale – non ha mai incontrato il favore di contribuenti e professionisti.
In una prima fase, era stata sollevata la questione dell’iniquità del prelievo che colpiva, gravando su costo del personale e oneri finanziari, anche i contribuenti che chiudevano l’esercizio fiscale in perdita; divenuto, poi, integralmente deducibile il costo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, il dibattito, fino ai nostri giorni, si è spostato sull’aggravio di adempimenti a carico dei contribuenti connessi a tale imposta (“costretti” a presentare una dichiarazione separata rispetto a quella IRES) e sulle regole applicative, non sempre pienamente intelligibili: si pensi alla mai del tutto risolta questione, né a livello interpretativo né giurisprudenziale, della nozione diautonoma organizzazione” o, ancora, ai frequenti casi di differente trattamento ai fini IRES e IRAP della medesima componente negativa di reddito (si pensi agli interessi passivi, non deducibili ai fini IRAP e deducibili con le regole dell’art. 96 TUIR ai fini IRES).
Tant’è che già la riforma proposta (e poi arenatasi) dal precedente Governo Draghi sul finire del 2021 si proponeva il “graduale superamento” dell’IRAP e che il legislatore della legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 8 e 9) aveva previsto, sempre ai fini del superamento dell’imposta, l’esenzione dal pagamento dall’IRAP, a partire dal 2022, dei contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

Il resto è storia di questi giorni.

Cosa prevede la delega fiscale

La sostituzione dell’IRAP dovrà avvenire gradualmente, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Come chiarito anche nella Relazione illustrativa di accompagnamento dell’AC 1038, solo in una successiva fase toccherà alle società di capitali (si veda anche l’audizione dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2023).

Al posto dell’IRAP verrà istituita una sovraimposta che dovrà essere determinata secondo le stesse regole di funzionamento dell’IRES, seppur con espressa previsione dell’esclusione dalla base imponibile del riporto delle perdite.

Sarà, poi, lo Stato a ripartire il gettito (pari, dati alla mano, ad oltre 28 miliardi di euro nel 2022) tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP. In ogni caso, sarà garantito il finanziamento del fabbisogno sanitario, pur fatti salvi aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Resta da chiarire – e su questo gli atti parlamentari non si esprimono – quale sarà la sorte dell’esenzione prevista dalla legge di Bilancio 2022 per imprenditori e esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale.

Insomma, a fronte di un’invarianza di gettito (e non potrebbe essere altrimenti visti i circa 28 miliardi garantiti dall’IRAP alle casse erariali) e di un carico fiscale sui contribuenti che dovrebbe rimanere sostanzialmente inalterato, il superamento dell’IRAP nei termini descritti, se così attuato, garantirà:

– ai contribuenti l’eliminazione della duplicazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento e

– all’Amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare rettifiche senza distinguere i comparti IRES e IRAP.

L’intento, in definitiva, è lodevole.

La semplificazione del sistema fiscale passa, innanzitutto, dal semplificare la vita a quanti (contribuenti e professionisti) ogni giorno si confrontano con una babele di adempimenti (spesso ripetitivi) e di scadenze (ormai quotidiane), districandosi in un sistema normativo quanto mai impervio; l’auspicio è, invece, che il Fisco del futuro (come richiamato felicemente anche nell’Atto di indirizzo del MEF dei mesi scorsi) sappia orientarsi in una nuova logica customer oriented.

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