Tutto pronto per i proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15.000 euro che intendono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Aiuti quater sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.
In cosa consiste il contributo a fondo perduto?
A chi spetta il contributo?
Il contributo spetta alle persone fisiche titolari, anche in quota, di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio. L’unità immobiliare oggetto di tali interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.
L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef con percentuale del 90% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.
L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a 96.000 euro, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.
Possono rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori
Come richiedere il contributo?
Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.
Quando presentare la dichiarazione?
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 2 ottobre 2023 e non oltre il 31 ottobre 2023.
In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa entro il termine individuato. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Come sono ripartiti i fondi a disposizione?
Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.
Tale limite è ridotto in misura proporzionale qualora anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile.
In tal caso, al limite di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.
Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o dal de cuius e il 10% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze sarà effettuata la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo.
Le risorse finanziarie sono ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5 del decreto ministeriale.
In particolare, se il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.
In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.
La percentuale di ripartizione sarà comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023.
Erogazione del contributo e controlli
L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente.
La verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.
Indebita percezione dei contributi
Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate lo recupera, irrogando le sanzioni e con gli interessi dovuti. È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.