Con una faq pubblicata sul proprio portale in data 17 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di certificazione SOA.
L’articolo 10-bis, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:
-ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
-ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
A decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Accolta l’interpretazione del CNDCEC
In tal modo è stata accolta l’interpretazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti, proposta nei giorni scorsi in una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Viceministro Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.
Il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio, esprime apprezzamento per la disponibilità nel fornire una rapida risposta che ha recepito le tesi avanzate dal Consiglio Nazionale al fine di chiarire il contesto applicativo di una norma che ha generato molti dubbi applicative.
Tra l’altro il CNDCEC è a disposizione delle Istituzioni anche per valutare gli impatti e le possibili modifiche migliorative del Decreto Legge 11/2023 pubblicato ieri.
Infatti, sarebbe opportuno individuare soluzioni che tutelino coloro che, pur non avendo ancora iniziato le opere, hanno già investito ingenti risorse nell’attività propedeutica.
A cura della Redazione