Dunque, l’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali in parola, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale. Risponde di tale violazione anche il cessionario solo nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.
Ove l’agevolazione venga fruita come detrazione direttamente dal beneficiario in sede di dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata, e consiste nel minor versamento dell’imposta dovuta o nel riconoscimento di un credito non spettante? ove, invece, l’utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell’opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione si configura solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno erariale.
Ciò posto, ne deriva che in assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell’agevolazione fiscale, riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, anche in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022.
In particolare, previo annullamento dell’accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare tra loro, nell’ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l’effetto emergono.