Superbonus e cessione dei crediti: in quali casi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 483 e 484 del 29 dicembre 2023 in tema di superbonus.

Cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi

La ratio delle modifiche apportate all’articolo 121 del decreto Rilancio, come più volte rappresentato nei documenti di prassi con cui sono stati forniti chiarimenti al riguardo, è quella di coniugare l’esigenza di consentire la cessione di crediti connessi ai cd. bonus edilizi, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali.

In tal senso anche la modifica all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio apportata dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sostituendo il riferimento a ”clienti professionali privati” con ”soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo […]” ha ampliato il novero dei cessionari qualificati consentendo alle ”banche” la possibilità di cedere i crediti da bonus edilizi a tutti i soggetti loro clienti quindi a società e professionisti, con la sola eccezione dei ”consumatori”.

Ciò detto, qualora il sottoscrittore di un conto deposito sia il medesimo soggetto titolare del ”conto d’appoggio” consistente in un conto corrente detenuto presso un altro ente finanziario, al fine di rispettare la predetta ratio delle norme di presidio alla cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi, si rende necessaria un’interpretazione logico­sistematica delle disposizioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.

La predetta identità soggettiva, infatti, consente di contenere il rischio di frodi fiscali poiché restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto un ”conto deposito” la cui operatività è connessa a un conto corrente intestato al medesimo titolare seppur in altro istituto di credito, in luogo di un conto ordinario.

Non assimilare la fattispecie appena descritta al rapporto esistente tra la banca e i propri correntisti (diversi dai consumatori), infatti, limiterebbe la possibilità di operare l”’ultima cessione” contenendo la circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi oltre quanto appare il perimetro delle disposizioni qui in commento che escludono nel rapporto tra le banche e i propri clienti esclusivamente ”consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo”.

Documentazione interventi in ”edilizia libera”

Dall’analisi del comma 6­bis dell’art. 121 del Decreto Rilancio si rileva che al di fuori delle ipotesi di ”colpa grave” (e di divieto di acquisto dei crediti di cui all’articolo 122­bis, comma 4, del Decreto Rilancio, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio), come chiarito nei documenti di prassi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:

­ di aver acquisito il credito d’imposta?

­ di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

In particolare, alla lettera e) in relazione alla predetta documentazione si indica ”asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici”.

Con la citata Circolare n. 27/E del 2023, al riguardo, è stato specificato che il comma 6­bis deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 6­quater, con il quale è stato previsto che il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6­bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

In ogni caso, non è possibile riconoscere aprioristicamente alcuna esenzione dalla responsabilità solidale in capo ai fornitori/cessionari, in ragione del tenore letterale della disposizione qui in commento, per cui il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo ”quando obbligatorie per legge”.

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