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Superbonus e sconto in fattura: come individuare il momento di sostenimento della spesa

Superbonus E Sconto In Fattura: Come Individuare Il Momento Di Sostenimento Della Spesa
Con la risposta a interpello n. 103 del 13 maggio 2024 in tema di sconto integrale in fattura e data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio, l’Agenzia ricorda che, come chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Ciò comporta che alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il provento.

Va aggiunto, come recentemente ribadito durante i periodici incontri con la stampa specializzata, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio al Sistema di Interscambio.

Sul punto occorre evidenziare che il Sistema di Interscambio, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata ­ entro 5 giorni ­ una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta. Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.

Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata al Sistema di Interscambio, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.

Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall’art. 21 del decreto IVA per l’emissione delle fatture).
Quindi una fattura inviata al Sistema di Interscambio nei termini di cui all’art. 21 e ss., D.P.R. n. 633/1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data, si ha per tempestivamente emessa.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell’operazione, ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto e una successiva di trasmissione allo SdI, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa al Sistema di Interscambio nei termini stabiliti dall’art. 21, comma 4, del D.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

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