Infatti, la prima rata della detrazione andrebbe indicata nella dichiarazione di quest’anno, ma ciò comporterebbe l’impossibilità di fruire della maggiore rateazione, dovendosi il contribuente limitare, in questo caso, solo a una rateizzazione in quattro rate.
Per capire meglio come procedere per non commettere errori, vale la pena di riepilogare brevemente la disciplina.
Cosa prevede la disciplina
Per sfruttare tale possibilità occorre inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
La norma è stata introdotta a seguito della stretta sulle cessioni dei crediti per favorire i contribuenti che si sono ritrovati con l’impossibilità di cedere i crediti.
Stante l’unica possibilità di recuperare tali crediti in dichiarazione in quattro rate, in presenza di ingenti importi da detrarre a fronte di scarsa capienza con le imposte da versare, il rischio era quello di perdere le quote.
Pertanto, avere la possibilità di spalmare i crediti in 10 anni, anziché quattro, può risultare un’ancora di salvezza per molti contribuenti.
Le norme di attuazione
a) la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
b) la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
– agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;
– agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
c) ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Aspetti operativi
Per usufruire delle disposizioni di cui si discute, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate:
– la tipologia di credito,
– la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni,
– il relativo importo.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
La comunicazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.
A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato.
Un esempio
Nel provvedimento si riporta l’esempio di un contribuente che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.
In questo caso, il contribuente può, alternativamente:
– stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi 10 anni;
– attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi 10 anni.
Quale impatto sulla dichiarazione dei redditi?
Un aspetto di fondamentale importanza per poter fruire della rateazione in 10 rate riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Infatti, il contribuente, per sfruttare tale possibilità effettua l’opzione direttamente in dichiarazione.
Nel dettaglio, la norma stabilisce che:
– per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui si discute, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023;
– l’opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
– l’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
In definitiva, affinché si possa godere delle 10 rate, occorre aspettare la dichiarazione dei redditi 2023 che andrà presentata nel 2024, avendo l’accortezza di non indicare alcun importo nella dichiarazione di quest’anno.
Questa importante avvertenza si legge anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla dichiarazione precompilata. Ed è bene ricordarsene per non perdere questa possibilità, soprattutto se non si dispone di un plafond di imposte sufficiente ad assorbire tutta la rata annuale della detrazione.
Opzioni per la cessione successive al 31 marzo 2023
Per completezza, si segnala che nell’avviso l’Agenzia ricorda anche che – considerato che non è possibile portare in detrazione eventuali spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, superbonus, bonus verde e bonus facciate per le quali è stato ceduto il credito o è stato applicato lo sconto in fattura – se il contribuente ha comunicato l’opzione per la cessione dopo il 31 marzo 223, con riferimento a tali spese egli:
– dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando i dati relativi agli interventi condominiali e/o
– non dovrà tener conto dei dati dei bonifici riportati nel foglio informativo per gli interventi sulle singole abitazioni.