Superbonus in dieci anni e utilizzo in compensazione: come annullare le opzioni
- 23 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle entrate, correggendo il tiro rispetto a quanto era stato previsto, accoglie le tante richieste pervenute e apre alla possibilità di rinunciare ad alcune opzioni che interessano il Superbonus ed altri bonus edilizi.
Ci si riferisce alle opzioni relative:
– alla rateizzazione in dieci rate, anziché le tradizionali quattro, del Superbonus, del Sismabonus e del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
– alla compensazione del credito da parte dei cessionari.
Infatti, con un provvedimento del 22 settembre 2023 sono state diffuse le modalità operative da seguire per annullare le comunicazioni inviate e, quindi, rinunciare alle opzioni espresse.
Vediamo come procedere, non prima di aver riepilogato, brevemente, la disciplina di cui si discute.
Superbonus in dieci rate
Si ricorda che l’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 176/2022 ha previsto che, per gli interventi relativi al Superbonus, al Sismabonus e al superamento delle barriere architettoniche, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione in quattro rate prevista per i predetti crediti.
La norma è stata introdotta a seguito della stretta sulle cessioni dei crediti per favorire i contribuenti che si sono ritrovati con l’impossibilità di cedere i crediti.
Stante l’unica possibilità di recuperare tali crediti in dichiarazione in quattro rate, in presenza di ingenti importi da detrarre a fronte di scarsa capienza con le imposte da versare, il rischio era quello di perdere le quote.
Per sfruttare tale possibilità occorreva inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Con il provvedimento 18 aprile2023, è stato previsto che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui sopra;
b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi relativi al Sismabonus e al superamento delle barriere architettoniche.
Nel suddetto provvedimento è stato chiarito che:
– la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
– la scelta per le dieci rate è irrevocabile.
Rinuncia all’opzione
Rettificando quanto appena detto, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023 ha stabilito che chi ha optato per la predetta rateizzazione in dieci rate può annullare tale scelta.
In particolare, è possibile inviare una richiesta di annullamento tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”.
Ciò può essere fatto direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
La Piattaforma, però, non è ancora disponibile (la sua entrata in funzione sarà resa nota con apposito avviso): nell’attesa, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento.
Valgono le seguenti regole:
– il modello deve essere compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito;
– in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.
– l’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
Se la richiesta viene accettata, si determinano le seguenti conseguenze:
a) viene ridotto l’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate: ciò vuol dire che l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
b) si ripristina l’ammontare della rata del credito originario, a cui vengono attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
Rinuncia all’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti
Il provvedimento si occupa anche di un’altra tipologia di rinuncia.
Nel dettaglio, si prende in considerazione la possibilità che stata concessa ai cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di optare per la fruizione in compensazione del credito (le modalità operative sono contenute nei Provv. 3 febbraio 2022 e 30 giugno 2022 a cui si rimanda per approfondimenti).
Con il provvedimento in discussione a questi soggetti viene concessa la possibilità di chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” di cui si è detto sopra, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando un’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.
A seguito dell’accoglimento della richiesta si verifica, in automatico, la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.
Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.