Superbonus: la corretta imputazione delle spese in caso di pagamento con bonifico bancario

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 137 del 20 giugno 2024 con cui ha fornito chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto Aiuti­quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha modificato il comma 8­bis del citato articolo 119 stabilendo, tra l’altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.

­ effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti­quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022)?

­ effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute.

Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Inoltre, con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/E è stato confermato che ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ”Telefisco” del 1°febbraio 2024, è stato affermato che in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.

La risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) dei professionisti versati on­line mediante l’utilizzo della carta di credito, ha chiarito che il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on­line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali.

Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

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