Superbonus per il 2024: dal contributo per redditi bassi alle novità sull’eliminazione delle barriere architettoniche

Sono tante le novità introdotte dal nuovo Decreto Superbonus pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 n. 302.

Nello specifico, il Decreto legge n. 312 del 2023 recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato emanato per:

-introdurre misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

-introdurre misure urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;

– introdurre misure urgenti volte a rivedere la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Contributo Superbonus solo per redditi bassi

L’articolo 1 comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi legati al Superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.

Tale norma rappresenta quindi una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni laddove i lavori non siano competati.

Il comma 2 stabilisce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

La formulazione della norma è chiara nell’individuare i criteri di accesso al contributo. Occorre, infatti, che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

-interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del DL 34 del 2020;

-spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024;

stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023;

-reddito non superiore a 15.000 euro.

Lo stesso comma stabilisce al secondo periodo che l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

E’ importante sottolineare che per espressa previsione di legge il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Cessione del credito e sconto in fattura

La norma è finalizzata a rivisitare la disciplina della deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Tale disposizione prevedeva infatti che il blocco delle opzioni previsto dall’articolo 2, comma 1, di detto decreto-legge non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

La circostanza che per tali interventi la norma facesse riferimento non alla data dell’istanza inoltrata per l’acquisizione del titolo abilitativo bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, ha implicato che per gli immobili compresi in detti piani il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione.

Il nuovo art. 2 del DL n. 12 del 2023 limita invece l’ambito della deroga in questione riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Il comma 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

L’articolo 3 del nuovo decreto prevede una rivisitazione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, con il comma 1 si procede, con una modifica del comma 1 dell’articolo 119-ter del DL 34 del 2020, a una contrazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis del Tuir.

Inoltre viene abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter che ricomprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiana automatiche).

Inoltre con il comma 2 si interviene sull’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, limitando al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito).

Dal 1° gennaio 2024 non sarà più ammesso esercitare dette opzioni, salvo che:

– per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

– per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con il comma 3 si prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del DL n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del DL n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non sono ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Infine, con il comma 4 si prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il Decreto Legge entra in vigore dal 30 dicembre 2023.

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