Superbonus per riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: a quali condizioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 4 del 9 gennaio 2024 in tema di superbonus.

Il comma 8­ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1­ter, 4­ter e 4­quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8­bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Chiarimenti in ordine all’applicazione della predetta disposizione sono stati forniti con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E con la quale è stato chiarito che, a determinate condizioni, la detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus), continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119, senza, dunque, alcuna riduzione dell’aliquota.

La risoluzione chiarisce, altresì, che al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il predetto comma 8­ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1­ter, 4­ter e 4­quater del medesimo articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

Per effetto del richiamo operato dal comma 8­ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, è stato evidenziato che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Al riguardo, questi contributi sono esclusi nei casi in cui:

-il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta?

­ il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)».

Tali disposizione di favore intende agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino ”inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.

In assenza della condizione di ”inagibilità” dell’edificio oggetto di intervento, dunque, la predetta disposizione non può trovare applicazione.

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