Superbonus: plusvalenza da cessione anche in caso di interventi trainanti sulle parti comuni
- 14 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Il documento di prassi ricorda, preliminarmente, che deve trattarsi di cessioni di immobili effettuate a titolo oneroso entro dieci anni dalla conclusione dell’intervento agevolato.
Secondo il documento di prassi la plusvalenza assume rilevanza fiscale anche se non sussiste coincidenza tra il cedente l’immobile e gli altri aventi diritto che hanno effettuato l’intervento edilizio fruendo dell’agevolazione. Ad esempio, l’intervento agevolato potrebbe essere stato effettuato dal conduttore, dal comodatario, dal familiare convivente, etc.
Problemi aperti e soluzioni (penalizzanti) per i contribuenti
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni problemi aperti fornendo una serie di soluzioni particolarmente penalizzanti per il contribuente.
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Secondo il documento di prassi in commento, affinché la nuova plusvalenza sia fiscalmente rilevante è sufficiente che siano stati eseguiti lavori trainanti da superbonus anche solo sulle parti comuni dell’edificio all’interno del quale insiste la singola unità immobiliare oggetto di cessione. Questa interpretazione determina la rilevanza della cessione riguardante la singola unità immobiliare anche se il condomino di fatto ha subito una scelta dell’assemblea che ha deciso di effettuare i lavori sulle parti comuni dell’edificio.
La determinazione della plusvalenza
In tale ipotesi, se il contribuente ha fruito dello sconto in fattura o della cessione del credito le spese relative all’intervento edilizio non possono essere considerate in diminuzione della plusvalenza se l’immobile viene venduto entro i primi cinque anni dopo la conclusione dei lavori.
Invece, le spese potranno essere considerate nella misura del 50% se l’immobile viene venduto decorsi cinque anni, ma non dieci.
Tuttavia, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, le predette limitazioni troveranno applicazione solo qualora il superbonus abbia determinato un vantaggio fiscale del 110%. Se, invece, il vantaggio fiscale risulterà diminuito al 90, 70 o in futuro 65 per cento, le spese relative all’intervento edilizio potranno essere integralmente considerate in diminuzione ai fini della determinazione della plusvalenza.