Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici: in quali casi
- 27 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 23 del 17 novembre 2023 in tema di applicazione dell’articolo 194 cdu e svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici.
Il contesto normativo
L’articolo 194 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU), al paragrafo 1, stabilisce che le autorità doganali procedono allo svincolo delle merci non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica, sempre che siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime indicato e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formano oggetto di divieti.
Il secondo periodo del paragrafo 1 del citato articolo 194, stabilisce che si procede allo svincolo anche quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.
La verifica, cui si riferisce il secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 194, può essere una di quelle elencate all’articolo 188, ovvero una loro combinazione:
-esame della dichiarazione e dei documenti di accompagnamento (CONTROLLO DOCUMENTALE);
-richiesta al dichiarante di fornire altri documenti e loro esame (CONTROLLO DOCUMENTALE);
-procedere alla visita delle merci (VISITA MERCI ovvero CONTROLLO SCANNER);
-prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci (VISITA MERCI).
Al riguardo è stato chiarito che, in generale, le indicazioni contenute nei profili inseriti nel circuito doganale di controllo hanno lo scopo di segnalare il rischio o i rischi prevalenti associati all’operazione doganale e, conseguentemente, indirizzare il funzionario nelle attività di verifica.
L’articolo 245 del Regolamento di esecuzione 2447/2015, precisa, tra l’altro, che se le autorità doganali nutrono dubbi sull’applicabilità di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.
Qualora non sia diversamente ed espressamente indicato nel profilo di rischio, il dubbio che può motivare il mancato svincolo, in attesa ad esempio del risultato di analisi ovvero di acquisire ulteriore documentazione da esaminare, deve basarsi su fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica che possono riferirsi sia alla documentazione visionata sia alla merce visitata. In assenza di indicazioni nel profilo di rischio e/o di dubbi concreti manca la base motivazionale al diniego di svincolo
Diniego dello svincolo
Il diniego dello svincolo ai sensi dell’articolo 245 RE, fondato su un dubbio non supportato da elementi riscontrati durante l’attività di verifica, da indicare nella motivazione del provvedimento stesso, sarebbe, infatti, facilmente impugnabile in quanto illegittimo.
Nell’eventuale presenza di dubbi aventi rilievo tributario, ovvero di elementi per ipotizzare un importo di dazi all’importazione maggiore rispetto a quanto indicato dall’operatore nella dichiarazione doganale, lo svincolo ex articolo 195 CDU è condizionato, salvo casi particolari ivi indicati, al pagamento dei diritti o alla costituzione di una garanzia a copertura dell’obbligazione potenziale.
In caso di selezione a controllo da parte del circuito doganale, è prevista la possibilità di elevazione del tipo di controllo da effettuare, passando da quello documentale (CD) a quello radiogeno (CS) e, quindi a quello fisico (VM).
In tal caso, per innalzare il tipo di controllo, è necessaria la presenza di dubbi concreti, desumibili dalla verifica documentale, che giustifichino il passaggio al controllo radiogeno e quindi a quello fisico, ferma restando la possibilità di elevare il controllo a motivo di eventuali ulteriori elementi di rischio locale di cui è a conoscenza l’Uffici
A meno che non sia chiaramente richiesta la sospensione dello svincolo in attesa del risultato delle analisi di laboratorio, così come di altri differenti accertamenti di natura tecnica o documentale, la dogana deve attenersi scrupolosamente al dettato dell’articolo 194 CDU e, se richiesto, procedere allo svincolo delle merci appena effettuato il prelievo dei campioni necessario per gli accertamenti tecnici.
Sospensione del svincolo
Anche nei casi di diniego di svincolo per fondato dubbio di cui all’articolo 245 RE, è necessario prendere in considerazione i costi di magazzinaggio che l’operatore deve sostenere in attesa del risultato degli accertamenti in corso, che possono consistere in analisi di laboratorio piuttosto complesse ovvero nell’esame di ulteriore documentazione che necessita di tempo per essere reperita e presentata alla dogana richiedente. In tali casi, in alternativa allo svincolo ex articolo 194 CDU già citato, l’Autorità doganale può fare ricorso alla sospensione dello svincolo con contestuale affidamento alla parte della relativa merce, utilizzando la procedura prevista per le bollette di cauzione A206.
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Agenzia delle Dogane, circolare 17/11/2023, n. 23