La Corte di Giustizia UE con sentenza nella causa C-336/22 ha risposto alla questione sollevata dal giudice del rinvio che chiedeva, in sostanza, se l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/118 debba essere interpretato nel senso che la nozione di altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.
La Corte ha evidenziato che la categoria dei tabacchi identificati come altri tabacchi da fumo è una categoria residuale, che non può essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, come rilevato dall’Avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, tale categoria include necessariamente prodotti eterogenei le cui caratteristiche di fabbricazione e le cui modalità di consumo variano e che sono più diversificate di quelle comprese nelle altre due categorie, vale a dire le «sigarette» e i «sigari e sigaretti», in cui I prodotti sono espressamente identificati.
In tali circostanze, la necessità di un trattamento fiscale identico per tutti i prodotti appartenenti a tale categoria residuale sarebbe di per sé idonea a creare discriminazioni e a falsare la concorrenza tra tabacchi appartenenti allo stesso gruppo, in violazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/64.
Pertanto, la Corte ha sancito che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva n. 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di £altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa” comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.