Tassa concessioni governative anche per iscrizione negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita
- 28 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 468 del 28 novembre 2023 in tema di imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative e elenco delegati alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari.
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell’articolo 3 si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.
Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Pertanto, la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venga presentata una istanza ad uffici e ad organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato per ottenere dagli stessi l’adozione di un provvedimento.
In merito all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, occorre evidenziare che alla presentazione delle istanze segue un provvedimento e quindi sono da ricomprendere nell’ambito del citato articolo 3 della tariffa e scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 individua l’oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa.
Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, etc..) che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà.
Ai sensi dell’articolo 2 del predetto decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
In base all’articolo 86 della previgente tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, è dovuto il pagamento della tassa in questione per le autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della tariffa, richieste dalla legge per l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri.
Il quadro normativo delineato evidenzia che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi del citato articolo 22, punto 8, scaturisce ogni volta un soggetto chiede un’iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.
Poiché l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell’esercizio delle relative ‘‘attività professionali’’ che non possono essere esercitate altrimenti trova applicazione la tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 del citato articolo 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, nella misura di euro 168.