Tassazione degli immobili. Continua a mancare una visione d’insieme
- 20 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le misure contenute nei commi da 64 a 66 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024 tendono, invece, a sterilizzare i vantaggi fiscali fruiti con i vari bonus edilizi qualora successivamente all’esecuzione delle opere agevolate, gli immobili beneficiati vengono ceduti entro un orizzonte temporale che potrebbe far presumere che gli interventi edilizi adottati siano stati frutto di intendimenti speculativi. Dopo aver fruito dei bonus edilizi, il contribuente potrebbe realizzare la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile, prodotta per effetto delle migliorie dovute alla ristrutturazione o allo sconto ottenuto nell’acquisto, con esonero da tassazione in base alla normativa previgente.
Anche nella determinazione della base imponibile della plusvalenza ex art. 67 cit. è stato necessario intervenire per evitare la sua riduzione per effetto del conteggio nei costi sostenuti in relazione al bene anche delle spese relative agli interventi eseguiti qualora siano stati ultimati non oltre un quinquennio dalla cessione del bene. Infatti, se l’immobile ha fruito di qualsiasi tipo di bonus edilizio e si è, quindi, valorizzato per effetto delle spese sostenute, in sostanza le spese relative non rimaste a carico del soggetto e quindi la plusvalenza conseguita va determinata senza considerare le spese agevolate dal bonus. Il comma 64 della legge di Bilancio 2024 dispone, infatti, che, ai fini della determinazione dei costi inerenti agli anzidetti immobili, qualora gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle relative spese, limitatamente all’ipotesi in cui si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni permesse (sconto o cessione del credito). Per ragguagliare tale limitazione al fattore tempo intercorrente tra il sostenimento di tali spese e la cessione, la norma stabilisce, per gli interventi della specie conclusi da più di cinque anni rispetto alla cessione, che nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% delle spese stesse. Non si comprende, però, perché la norma limiti la sua operatività ai soli interventi fruenti del superbonus 110% e non sia, invece, estesa a tutte le tipologie ordinarie di ristrutturazione. Un parziale recupero viene concesso se i beni che risultano acquistati o costruiti da oltre cinque anni dalla data della cessione, ammettendo la rivalutazione del prezzo di acquisto o del costo di costruzione così determinato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT al consumo. La modifica è rilevante, questa volta, per tutti i tipi di intervento che fruiscono dei bonus edilizi quale che ne sia la misura percentuale o la modalità (detrazione in dichiarazione, sconto in fattura e cessione).
È infine concessa la facoltà, dal comma 65, di applicare alle plusvalenze imponibili, in sede di atto notarile, l’imposta sostitutiva del 26%. Considerata la ratio della norma è da ritenere che riguardi tutti gli interventi ammessi ai bonus o superbonus e, quindi, tanto quelli trainanti che quelli trainati, non essendovi alcuna ragione per discriminarli.
Resta in ogni caso da verificare se le misure legislative adottate si dimostreranno realmente adeguate allo scopo. Da una parte quello di evitare un irragionevole vantaggio per le locazioni brevi (tali sono quelle ad uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni), con possibili effetti distorsivi della concorrenza rispetto alle gestioni imprenditoriali delle attività alberghiere, considerando che per il 2023 è stimato in circa 11 miliardi di euro il relativo valore di prenotazione. Dall’altra quello di evitare che si produca un doppio vantaggio fiscale con la fruizione dei bonus edilizi e col riconoscimento della esclusione della tassazione delle plusvalenze ultra quinquennali.
Sta di fatto che le misure della legge di Bilancio 2024 appaiono più interventi per evitare storture fiscali di un sistema imperfetto che coerenti adeguamenti nell’ambito di una visione d’insieme della tassazione immobiliare, tanto che il titolo della sezione I della legge contempla “misure quantitative” e non di sistema. Manca per altro nella riforma tributaria in corso di attuazione, la previsione proprio di un Testo Unico della tassazione degli immobili che conferisca unitarietà e sistematicità alla materia.