Tassazione dei dividendi: per il regime transitorio rileva la delibera di distribuzione
- 30 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Si rammenta che la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate è contenuta nell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR secondo cui:
– sono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
– sono non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.
Regime transitorio
– 40% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– 49,72% del loro ammontare, quando attinti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
– 58,14% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
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Viene rimarcato che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili e la delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.
Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).
Nella sostanza, il principio di diritto afferma che il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.
La Norma di comportamento AIDC n. 218
L’attuale regime di tassazione dei redditi di capitali derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche, prevede un prelievo proporzionale nella misura del 26% tramite ritenuta a titolo d’imposta oppure imposta sostitutiva (in caso di esercizio dell’opzione per il regime riservato al risparmio amministrato o gestito) e si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
In deroga a tale principio generale, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente e, quindi, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche (o soggetti ad esse equiparati) non nell’esercizio di un’impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio in misura parziale, determinata in base all’esercizio a cui si riferiscono gli utili dai quali vengono attinti e, quindi, alla diversa aliquota IRES alla quale detti utili erano soggetti.
L’Associazione precisa che qualora la distribuzione sia stata deliberata nel periodo transitorio (1° gennaio 2018-31 dicembre 2022), i relativi dividendi sono destinati a concorrere alla formazione del reddito complessivo del socio:
– nella misura del 40% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– nella misura del 49,72% del loro ammontare, quando attinti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
– nella misura del 58,14% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016,
elevando, per di più, la scansione temporale a presunzione assoluta con riguardo all’ordine di estrazione dei dividendi.
Ai dividendi da partecipazioni qualificate maturati fino al 2017, di cui sia stata deliberata la distribuzione entro il 31 dicembre 2022, si applica il regime impositivo previgente indipendentemente dal momento della loro erogazione (fermo restando che la stessa debba avere luogo entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2949 c.c.). L’applicazione del regime transitorio non richiede dunque alcuna ulteriore condizione o requisito rispetto a quello esplicitamente disposto dalla norma e consistente nell’adozione della delibera di distribuzione dei dividendi entro il 31 dicembre 2022.
Resta inteso che possano essere contestate dall’Agenzia delle Entrate tutte quelle circostanze in cui il socio assuma condotte volte esclusivamente a ottenere o salvaguardare indebitamente l’applicazione del regime transitorio (tenuto conto della disposizione in termine di prescrizione della quale si è detto), rilevando la natura simulata o riqualificando l’operazione sulla base degli aspetti effettivi e sostanziali della stessa.