Clausola “split year”
La clausola di “split year” prevede che nel caso in cui il contribuente nel corso di un periodo di imposta trasferisca la propria residenza tra due Stati convenzionati, la potestà impositiva dei due Stati si debba ripartire in funzione del predetto trasferimento.
Ad esempio, la Convenzione tra l’Italia e la Svizzera prevede all’art. 4, paragrafo 4 che “la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”. Non rileva, invece, la data di iscrizione all’AIRE, valendo questa unicamente ai fini della vigente normativa interna. |
Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate (con la risoluzione n. 471/2008) si tratta di un meccanismo peculiare di soluzione delle controversie in tema di “doppia residenza”, limitato alle sole Convenzioni che lo prevedono espressamente.
Il caso
Nel caso prospettato, il contribuente – trasferitosi nel corso del 2020 dall’Italia alla Svizzera – segnalava di aver ricevuto nel 2021dal datore di lavoro un bonus annuale la cui maturazione riguardava il periodo d’imposta precedente per il lavoro svolto sia in Italia (prima del trasferimento) che in Svizzera (dopo il trasferimento) e sul cui ammontare era stata applicata la ritenuta alla fonte in Svizzera in virtù del principio di cassa.
Considerato che il contribuente aveva trasferito in Svizzera il proprio centro di interessi economici e vitali a partire da luglio 2020 e che il bonus era relativo alle attività svolte in entrambi i Paesi, veniva chiesto se l’Italia avesse potestà impositiva sul bonus.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, che ai sensi dell’art. 4, par. 4 della Convenzione tra Svizzera e l’Italia, quest’ultima può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno della data del trasferimento, mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo alla data del trasferimento.
Veniva inoltre chiarito che l’art. 15, par. 1 della citata Convenzione stabilisce la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi, a meno che l’attività lavorativa non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso i redditi sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
A tal proposito, l’Agenzia evidenziava quindi che ai fini della ripartizione della potestà impositiva, l’art. 15, par. 1 della Convenzione deve prendere in considerazione il Paese di residenza e quello di svolgimento della prestazione lavorativa al momento dell’effettuazione dell’attività a fronte della quale è erogato il reddito da assoggettare ad imposizione (e non lo Stato di residenza al momento dell’erogazione del reddito).
L’analisi e le conclusioni
Da ciò ne consegue che:
1 la parte di bonus maturata nel periodo compreso tra 1° gennaio 2020 e il giorno precedente al trasferimento in Svizzera deve essere assoggettata ad imposizione esclusivamente in Italia (Stato di residenza e di svolgimento dell’attività lavorativa);
2 la quota relativa al giorno del trasferimento è assoggettata ad imposizione concorrente in Italia e in Svizzera e la conseguente doppia imposizione deve essere eliminata in tale ultimo Stato mediante il metodo dell’esenzione ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3 della citata Convenzione;
3 la parte di bonus maturata dal giorno successivo al trasferimento deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Svizzera (Stato di residenza e di svolgimento dell’attività lavorativa).
Con questa risposta l’Agenzia delle entrate, quindi, ha di fatto derogato al principio di cassa in base al quale i redditi di lavoro dipendente assumono rilevanza fiscale al momento della loro percezione.