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Tassazione delle mance: come applicare l’imposta sostitutiva

Tassazione Delle Mance: Come Applicare L’imposta Sostitutiva

Con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Il documento di prassi analizza:

– la disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della legge di Bilancio 2023 che ha introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

– il trattamento integrativo speciale disciplinato dall’art. 39-bis del D.L. n. 48/2023 (decreto Lavoro).

Imposta sostitutiva delle mance: ambito di applicazione

Con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, con i commi da 58 a 62 è stata prevista, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:

– titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

– percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva. Sul punti, occorre ricordare che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Come si applica l’imposta sostitutiva

Le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità – anche attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nondimeno, le medesime somme rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente, previsto per l’accesso al regime sostitutivo, non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, vale a dire il datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E. Tale applicazione presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In conseguenza della rinuncia espressa formulata dal lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, nel silenzio della norma, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la rinuncia del lavoratore possa essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, atteso che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare, lo stesso può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia già provveduto.

Le mance sono fuori campo IVA

Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro.

Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.

Trattamento integrativo speciale

L’art. 39-bis del decreto Lavoro, rubricato “Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere”, riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

Attesa la formulazione letterale della disposizione e tenuto conto della ratio della stessa, si ritiene che il trattamento integrativo spetti per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, il comma 4 dell’articolo in commento prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. A tal fine è stato istituito, con la risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E, il codice tributo 1702, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”

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