Tassazione sostitutiva sulle mance alla prova della convenienza

Chi

Datori di lavoro e lavoratori dipendenti delle strutture ricettive (comparto turistico alberghiero) e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato (art. 5 della legge n. 287/1991: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ivi compresi gli esercizi similari e anche ove la somministrazione di alimenti e di bevande venga effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).
L’imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che i lavoratori risultino “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000” (art. 1, comma 62, legge n. 197/2022) e che non rinuncino per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo del limite reddituale previsto (50.000 euro), devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione (circolare 29 agosto 2023, n. 26/E, par. 1.1). Inoltre, il limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva (cfr. Relazione tecnica al Ddl di Bilancio 2023, AC n. 643).

Attenzione

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato, exart. 51, comma 1, del TUIR).
Il superamento del limite reddituale di 50.000 euro di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle mance conseguite nell’anno successivo (circolare 29 agosto 2023, n. 26/E, par. 1.2).

Cosa

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di omnicomprensività ex art. 51, comma 1, TUIR), ivi compresi, quindi, “le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro” (così circolare 29 agosto 2023, n. 26/E, par. 1.1).

Infatti, l’omnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente “giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento. Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste” (Cass., 30 settembre 2021, n. 26510).
Infatti, considerato che l’art. 51, comma 2, lettera i), TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito “le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta”, ne deriva che tali tipologie di redditi sono, in via di principio, soggetti ad imposta, altrimenti non vi sarebbe stata la necessità di escluderli in modo espresso.

Da quanto sopra emerge, quindi, che le mance, vale a dire le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, essendo introiti che si legano al rapporto di lavoro (e, cioè, derivano da esso, perché l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato), danno luogo a redditi di lavoro dipendente tassabili, in via di principio, secondo le ordinarie disposizioni.

Il comma 58 dell’art. 1, legge n. 197/2022 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tali somme, riversate ai lavoratori da parte del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 2023:

a) la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi;

b) il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una “franchigia”. Pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria;

c) le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del TFR (il comma 59, tuttavia, stabilisce che tali somme rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali).

Come

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta (art. 1, comma 60), che deve tener conto sia delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici sia di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.

A tal fine, il sostituto d’imposta deve verificare se il lavoratore, nel precedente periodo d’imposta, ha percepito reddito superiori a 50.000 euro, considerando “tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione” (così circolare n. 26/E/2023, par. 1.3). Pertanto, il datore di lavoro dovrà acquisire una attestazione scritta da parte del lavoratore in ordine ai redditi eventualmente percepiti nell’anno precedente da altri datori di lavoro (a meno che il datore di lavoro non abbia contezza che intrattiene un unico rapporto di lavoro dipendente).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro (ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi).

In ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva, il lavoratore deve, altresì, comunicare al datore di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (pari al 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese in tali settori (sono irrilevanti, a tal fine, altri eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti in settori non rientranti in quelli turistico-alberghiero e della ristorazione che, come si è detto, assumono importanza solo per la verifica del reddito complessivo del periodo d’imposta precedente).

L’imposta sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance e, quindi, il sostituto d’imposta, in assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ove sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva (tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso – cfr. circolare n. 26/2023, par. 1.3).

Invece, in presenza di rinuncia espressa formulata dal lavoratore (che può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta), l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che anche in tal caso il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

Infatti, resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare, lo stesso può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia già provveduto.

Quando

Il datore di lavoro applica l’imposta sostitutiva, una volta che abbia verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, al momento del riversamento delle mance ai lavoratori.

Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti il datore di lavoro può recuperare la eventuale differenza in sede di conguaglio. Qualora non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance.

Calcola il risparmio

L’imposta sostitutiva è conveniente a meno che il lavoratore, per effetto di detrazioni e deduzioni, non azzeri l’IRPEF dovuta. In tal caso, infatti, l’imposta sostitutiva andrebbe comunque pagata.

Risparmio %

Caso n. 1

Lavoratore dipendente di una struttura ricettiva privata con i seguenti redditi:

– 2022: 45.000 euro

– 2023: 55.000 euro, di cui 3.000 di mance.

Il regime sostitutivo può essere applicato nel 2023 (reddito anno precedente inferiore a 50.000 euro) ma non nel 2024.

Imposta sostitutiva su mance: 150 euro (3.000 x 5%)

IRPEF ordinaria su mance: 1.290 euro (3.000 x 43%).

Caso n. 2

Lavoratore dipendente di una struttura ricettiva privata con i seguenti redditi:

– 2022: 45.000 euro

– 2023: 55.000 euro, di cui 15.000 di mance.

Limite imposta sostitutiva (25% di 55.000 = 13.750)

Mance assoggettabili a imposta sostitutiva: 13.750

Mance soggette a imposta ordinaria: 1.250

Imposta sostitutiva su mance: 662,5 euro (13.750 x 5%)

IRPEF ordinaria su mance: 537,5 euro (1.250 x 43%)

Totale imposte su mance: 1.200 euro

IRPEF ordinaria su mance senza sostitutiva: 6.050 = 1.750 (5.000 x 35%) + 4.300 (10.000 x 43%)

Caso n. 3

Lavoratore dipendente di una struttura ricettiva privata con i seguenti redditi:

– 2022: 45.000 euro

– 2023: 55.000 euro, di cui: 45.000 euro per lavoro in struttura ricettiva privata, compresi 15.000 euro di mance; 10.000 euro per lavoro dipendente in altro comparto.

Limite imposta sostitutiva (25% di 45.000 = 11.250)

Mance assoggettabili a imposta sostitutiva: 11.250

Mance soggette ad imposta ordinaria: 3.750

Imposta sostitutiva su mance: 562,5 euro (11.250 x 5%)

IRPEF ordinaria su mance: 1.312,5 euro (3.750 x 35%)

Totale imposte su mance: 1.875 euro

IRPEF ordinaria su mance senza sostitutiva: 5.250 (15.000 x 35%)

Nel 2024 il lavoratore non potrà beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto il reddito 2023 supera la soglia di 50.000 euro.

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