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Tax credit energia per soggetti IRES non solari: come compilare il quadro RU del modello Redditi

Tax Credit Energia Per Soggetti Ires Non Solari: Come Compilare Il Quadro Ru Del Modello Redditi

Nel quadro RU vanno indicati i dati relativi ai nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e, al fine di una corretta compilazione del quadro RU, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Per i soggetti che hanno il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare si è riscontrata più di una criticità nella compilazione del quadro RU e in alcuni casi del modello di dichiarazione da adottare.

La compilazione del quadro RU del modello Redditi 2023

Nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 trovano spazio i nuovi crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Le istruzioni per la compilazione del modello prevedono che nella sezione I del quadro RU i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore e non, gasivore e non, siano indicati mediante un codice credito specifico, distinto in relazione al trimestre di riferimento.

Imprese energivore

Con riguardo alle imprese energivore, il credito d’imposta dovrà essere indicato con i codici credito:

Imprese non energivore

Per le imprese non energivore, i codici credito da utilizzare sono invece:

Imprese gasivore

Per quanto concerne le imprese gasivore, le istruzioni prevedono i codici credito:

– P9, con riferimento al I trimestre 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022);

Imprese non gasivore

Le imprese non gasivore devono invece utilizzare i codici credito:

Codice credito

Energivore

Non energivore

Gasivore

Non gasivore

I trimestre 2022

O1

P9

II trimestre 2022

O2

O7

O3

O8

III trimestre 2022

P3

P5

P4

P6

Ottobre e novembre 2022

Q2

Q4

Q3

Q5

Dicembre 2022

Q8

R1

Q9

R2

I trimestre 2023

R4

R5

R6

R7

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo e nel rispetto dei limiti temporali previsti; in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito può essere ceduto dietro presentazione di apposita comunicazione nei termini richiesti. Sul punto, le istruzioni precisano che:

– in caso di cessione del credito d’imposta, nel rigo RU9, colonna 1, andranno indicati l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, non compilando la sezione VI-B;

– i cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto, non essendo tenuti a compilare la sezione IV-A.

Tax credit energia maturato nel II trimestre 2022

L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo 6961. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 21/2022, secondo le modalità definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Tax credit energia II trimestre 2022 per i soggetti “non solari”

Il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, nella FAQ del 23 giugno, è quello di una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021-30 giugno 2022 che ha maturato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (codice credito O2) ed è tenuta a utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022: viene sottolineata l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022 e viene chiesto se e come tale credito debba essere esposto in questa dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.

Richiamando le istruzioni generali dei modello Redditi 2022 l’Agenzia delle Entrate precisa che “[…] qualora il modello Redditi 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate”.

Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.

Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:

– nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;

– nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;

– nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;

– nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

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