L’emissione di una nota di variazione in base all’art. 26 del decreto IVA, tramite la procedura OTELLO 2.0, risulta indispensabile solo nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA (nota di variazione in aumento). Con riguardo a alle ipotesi di diritto al rimborso dell’imposta applicata, invece, non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E del 10 luglio 2019.
Con la risoluzione n. 58/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle corrette modalità di variazione dell’imposta sul valore aggiunto nei casi di operazioni ex art. 38-quater del decreto IVA.
L’art. 26 del decreto IVA disciplina l’ipotesi in cui, successivamente all’emissione di una fattura, l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta di un’operazione aumenti per qualsiasi motivo. In tale situazione, in relazione al maggior ammontare, devono obbligatoriamente osservarsi le “disposizioni degli articoli 21 e seguenti”, relative alla fatturazione delle operazioni.
La previsione si applica anche in caso di cessioni di beni di cui all’art. 38-quater, comma 1, del decreto IVA, ossia di importo superiore a 154,94 euro (comprensivo dell’IVA), in favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione Europea, per loro uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Nota di variazione in aumento
Nell’attuale quadro tecnico/normativo, la regolarizzazione – da effettuare a mezzo nota di variazione in aumento – come precisato nella risoluzione n. 58/E del 2019, non può che avvenire tramite il sistema OTELLO 2.0 ed in maniera “singola” (una nota per ciascuna fattura emessa, la cui IVA è variata), senza possibilità di ricorrere a documenti fiscali “cumulativi”.
Nota di variazione in diminuzione
Discorso diverso per le variazioni in diminuzione: infatti, laddove il cedente, all’atto della cessione dei beni, abbia applicato l’IVA, “il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 [registro degli acquisti, ndr.]”.
In tale ipotesi, pertanto, il legislatore, a fronte degli strumenti astrattamente previsti dall’art. 26 del decreto IVA per le variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, ha scelto quello dell’annotazione nel registro degli acquisti, senza emissione di un autonomo documento.
D’altronde l’emissione del documento non sarebbe di per sé di alcuna utilità, non dovendosi recuperare l’IVA in capo al consumatore finale, per il quale l’imposta è indetraibile.
Conseguentemente, nel caso di variazioni in diminuzione, non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.
In caso di controlli o contestazione
Sarà onere del contribuente fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la prova richiesta può essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti (cedenti), laddove tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti.
A cura della Redazione
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