Termina la pausa estiva per il versamento degli avvisi bonari

Con la fine delle vacanze si conclude anche la sospensione feriale dei termini di versamento e dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infatti, considerato il particolare periodo in cui la maggioranza degli italiani è in vacanza e le attività economiche chiuse, sono in vigore particolari disposizioni che prevedono la sospensione di alcuni termini e adempimenti fiscali.

Il nuovo calendario fiscale delineato nella legge delega

Infatti, l’art. 16 della legge n. 111/2023, prevede, tra le altre cose, la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dell’invio da parte dell’Amministrazione finanziaria di comunicazioni, inviti e richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza.

Inoltre, la stessa norma dispone l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto.

Ciò, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, è dettato dalla necessità di razionalizzare la moltitudine di adempimenti tributari vigenti durante l’anno, e, allo stesso tempo, di evitare un carico eccessivo di obblighi fiscali durante il periodo estivo.

Nell’attesa di vedere trasformate le norme delegate in provvedimenti operativi, soffermiamoci sull’attuale disciplina e sulle sue implicazioni pratiche.

In cosa consiste la sospensione feriale

Dal 1° agosto al 4 settembre 2023 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016).

In particolare, sono sospesi:

– i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006);

– i termini previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Va precisato che, per quanto concerne gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il temine per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo.

Se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.

Avvisi bonari rientranti nella definizione agevolata

Dal 4 settembre ricominciano a decorrere i termini per il versamento delle somme dovute sugli avvisi bonari che hanno beneficiato della sanatoria prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 153 a 159, legge n. 197/2022).
Si ricorda che, in base a tali disposizioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle suddette comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Rientrano nella definizione agevolata:

a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non era ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022);

b) le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023 e cioè successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Per effetto della definizione agevolata:

– le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero,

– le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che le somme dovute siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

– lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni;

– lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;

– tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

Nella sospensione feriale sono rientrati tutti i versamenti che erano in scadenza dal 1° agosto al 4 settembre.

Pertanto, da tale data, per gli avvisi bonari definiti in via agevolata riprendono a decorrere i termini per il versamento e occorrerà prestare particolare attenzione al calcolo esatto dei termini in quanto si rischia di vanificare l’intera definizione agevolata. Infatti, la norma stabilisce che in caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Quindi, si va incontro all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena pari al 30% dell’importo omesso

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