Per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema dell’IVA, la predisposizione del Testo unico è avvenuta nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dal citato
art. 21,
legge n. 111/2023, attraverso:
– la puntuale individuazione delle norme vigenti;
– il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
– l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.
Struttura del Testo unico
In una
logica di coerenza, preordinata all’organizzazione delle disposizioni per
settori omogenei, alcuni aspetti attualmente disciplinati dal
D.P.R. n. 633/1972 (in particolare, il Titolo II, relativo agli obblighi dei contribuenti e il Titolo IV, relativo all’accertamento e alla riscossione) e dal
D.L. n. 331/1993 non hanno trovato collocazione nel Testo unico IVA, bensì in altri Testi unici.
In particolare, nel Testo unico adempimenti e accertamento si è scelto di collocare le disposizioni che, in materia di IVA, disciplinano:
– la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
– le dichiarazioni e le comunicazioni;
– la liquidazione e l’accertamento.
Nel Testo unico versamenti e riscossione sono state, invece, inserite le disposizioni riguardanti:
– la riscossione dell’IVA;
– i rimborsi.
A livello contenutistico, sistematizzando le disposizioni in materia di IVA in coerenza al loro oggetto, il Testo unico è composto da 4 Titoli, rispettivamente riguardanti:
– le
disposizioni generali, che trae origine dal medesimo Titolo I del
D.P.R. n. 633/1972 e che raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, sistematizzando le disposizioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni e che, a sua volta, è suddiviso in 11 Capi;
– il
Gruppo IVA, che recepisce il Titolo V-bis del
D.P.R. n. 633/1972, accogliendo le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA applicabili dal 1° gennaio 2018;
– i regimi speciali, che raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini della determinazione dell’IVA e che, a sua volta, è suddiviso in 8 Capi;
– le
disposizioni di coordinamento finale, che sostituiscono le disposizioni di cui al Titolo VII del
D.P.R. n. 633/1972 e contengono, altresì, l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus del Testo unico IVA.
La proposta di Testo unico IVA ha carattere compilativo, nel senso che, in questa fase iniziale, l’Agenzia delle Entrate non ha operato modifiche sostanziali relative al contenuto delle norme.
Successiva implementazione
Tuttavia, in esito alla consultazione pubblica che si concluderà il 13 maggio 2024, la proposta di Testo unico sarà ulteriormente implementata anche al fine di assicurare il coordinamento sostanziale tra la disciplina nazionale e quella unionale.
A questo specifico riguardo, in considerazione del principio espresso dall’
art. 21 della
legge n. 111/2023, secondo cui la predisposizione del Testo unico deve avvenire anche attraverso l’
abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali, sarebbe auspicabile che venissero abolite, già in questa fase, alcune
disposizioni illegittime sul piano unionale, come quella – attualmente presente nel Testo unico – che riconosce il titolo di
non imponibilità alla cessione interna di beni da trasportare/spedire in altro Stato UE a cura del primo cedente italiano, palesemente in conflitto con la disciplina unionale e potenziale fonte di contestazione, nei confronti del promotore della triangolazione, da parte delle Autorità fiscali dello Stato UE di destinazione dei beni.
Per il resto, può osservarsi che il riordino operato nell’ambito della proposta di Testo unico
non tiene conto della riqualificazione, operata dall’
art. 5, comma 15-
quater, del
D.L. n. 146/2021, per
alcuni enti non commerciali di tipo associativo al fine di adeguare gli articoli 4 e 10 del D.P.R. n. 633/1973 all’
art. 132 della
direttiva n. 2006/112/CE e archiviare, di conseguenza, la
procedura di infrazione n. 2008/2010, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.
Il
passaggio dall’esclusione da IVA per difetto di soggettività passiva all’esenzione, che comporterà l’adempimento degli obblighi formali e sostanziali da parte dei predetti enti, è stato
rinviato al 1° gennaio 2025 dall’
art. 3, comma 12-sexies, D.L. n. 215/2023 (decreto Milleproroghe), inserito in sede di conversione dalla
legge n. 18/2024 e, quindi, imporrà la revisione del Testo unico nel frattempo approvato in via definitiva.
Stesso discorso per il recepimento della
direttiva n. 2022/542/UE, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024, ai fini dell’
applicazione dal 1° gennaio 2025 delle
nuove disposizioni unionali in materia di
aliquote IVA, rispetto alle quali l’
art. 7,
legge n. 111/2023 prevede che il Governo dovrà razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale.
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