In tema di Third Party Litigation Funding (TPLF), con la risposta a interpello n. 256 del 13 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che servizi quali la gestione dell’intero processo di reclutamento delle Società Interessate da presentare per la sottoscrizione degli Accordi di acquisto dei crediti risarcitori (bookbuilding), la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e degli elementi probatori per la determinazione del danno risarcibile, l’assistenza e supporto durate l’Azione legale, rappresentano obiettivamente funzioni rientranti nelle categorie generali della ”Gestione degli investimenti” e della ”Commercializzazione”. Spetta alla Società applicare a detta fattispecie e in particolare ai compensi, i principi di natura interpretativa che regolano l’esenzione IVA.
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