Third Party Litigation Funding: quando è esente da IVA
- 28 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In tema di Third Party Litigation Funding, le prestazioni di servizio rese dalla Società hanno natura finanziaria e ove territorialmente rilevanti in Italia, sono da considerare esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 83 del 28 marzo 2024 con cui ha specificato che quanto agli obblighi di certificazione, trattandosi di prestazione esente, torna applicabile quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, del decreto IVA secondo cui, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per le operazioni esenti.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 83 del 28 marzo 2024 in tema di Third Party Litigation Funding e trattamento IVA.
La Third Party Litigation Funding, già diffusa in Australia, USA, Canada, Regno Unito o Paesi Bassi, è un’attività nella quale investitori privati (i.e. ‘‘finanziatori di contenziosi’’ o ‘‘litigation funder’’) che non sono parte in una controversia, né tantomeno avvocati o assicuratori di una delle parti coinvolte, investono in procedimenti giudiziari e stragiudiziali e sostengono spese giudiziarie e di altro tipo, in cambio di una quota di eventuali risarcimenti.
Sebbene sia in rapida diffusione anche nell’Unione Europea, la TPLF è nuova sia per il nostro ordinamento, sia per quello comunitario.
Come ben evidenziato dal Parlamento Europeo nella Risoluzione 13 settembre 2022, la TPLF è un’attività finanziaria in quanto consiste nel «finanziamento del contenzioso» da parte di soggetti terzi.
Alla luce dell’attuale quadro normativo e di prassi, le prestazioni di servizio rese dalla Società hanno natura finanziaria e ove territorialmente rilevanti in Italia, sono da considerare esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA.
Con riferimento alla determinazione della relativa base imponibile, soccorrono i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 79/E del 2021 che si reputano applicabili solo ove il contribuente acquisti un credito.
Quanto agli obblighi di certificazione, trattandosi di prestazione esente, torna applicabile quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, del decreto IVA secondo cui, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per le operazioni esenti .
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