Un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) è un’associazione con finalità sportive senza scopo di lucro. Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative agevolazioni fiscali. Tipicamente una ASD è affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
In seguito all’emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (società sportive dilettantistiche / S.S.D.). La formula associativa costituisce però, ancora oggi, il riferimento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.
Benefici:
Per godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, l’associazione sportiva dilettantistica deve rispettare i seguenti requisiti:
divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell’associazione;
inserimento dell’indicazione “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale;
obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo;
disciplina uniforme del rapporto associativo;
divieto di soci temporanei;
obbligo di tesserare ciascun individuo con tessera amatoriale o agonistica;
obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.
Occorre inoltre che l’associazione si iscriva nell’apposito registro tenuto dal CONI.
Caratteristiche:
A essa, secondo l’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,[1] appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
Le ONLUS non sono un nuovo tipo di soggetto giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalle norme civilistiche, ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un regime fiscale particolare in relazione allo scopo non lucrativo.
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
le associazioni riconosciute e non riconosciute;
i comitati;
le fondazioni;
le società cooperative;
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Non possono in ogni caso essere ONLUS:
gli enti pubblici;
le società commerciali, diverse da quelle cooperative;
le fondazioni bancarie;
i partiti e movimenti politici;
i sindacati;
le associazioni dei datori di lavoro e di categoria.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto):
le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché – ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995;
le organizzazioni non governative;
le cooperative sociali;
i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali.
Gli enti che non sono ONLUS di diritto possono diventare ONLUS solo se ottengono l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS.