La società agricola svolge esclusivamente attività agricola così come definita dall’articolo 2135 c.c. ed è soggetta ad una particolare disciplina normativa, nella quale riveste particolare importanza la qualifica o meno di imprenditore agricolo professionale.
Il nostro Studio potrà seguirvi nell’espletamento di tutte le formalità costitutive, guidarvi al meglio nella scelta della migliore forma societaria, tipologia di tassazione del reddito e regime IVA, nonché assistervi nel riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ove richiesto.
Art. 2135. Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La società agricola può essere costituite sotto forma di società semplice, società di persone o società di capitali.