L’avvocato Generale nelle sue conclusioni dell’11 luglio 2024 alla causa C-376/23 evidenzia alla Corte di Giustizia Ue che la normativa europea non esige dal titolare di una zona franca di registrare in ogni caso un «Master Reference Number» al fine di adempiere ai propri obblighi di registrazione ed appurare il regime speciale di zona franca. Inoltre, una prassi amministrativa costante che, a seguito di una verifica dell’autorità doganale, annoti sulla lettera di trasporto CMR la posizione delle merci tramite timbro e firma, e che in passato abbia sempre consentito di appurare efficacemente il regime di zona franca, può fondare una tutela del legittimo affidamento, anche qualora sul documento non venga specificato il motivo del cambiamento di posizione delle merci.
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