Titolari effettivi: comunicazione entro l’11 maggio con sanzioni ridotte
- 9 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La querelle giudiziaria sulla compatibilità tra il decreto MIMIT, istitutivo del Registro contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, si arricchisce di un nuovo capitolo: lo scorso 23 aprile Assofiduciaria ha presentato infatti appello innanzi al Consiglio di Stato con contestuale istanza cautelare per l’annullamento – previa sospensione – del provvedimento, la cui udienza per la discussione nel merito è stata al 16 maggio 2024.
Per quanto la vicenda sia definitivamente nota – il termine “querelle” non è casuale – vale la pena ricapitolarne velocemente i punti salienti.
Registro titolari effettivi: la vicenda
Titolari effettivi: quali sanzioni per chi non ha inviato la comunicazione?
Vale la pena, a questo punto, analizzare l’impianto sanzionatorio che interessa i soggetti obbligati che, in ogni caso, non abbiano ancora adempiuto all’invio della comunicazione o vi abbiano adempiuto tardivamente, allo scopo di focalizzarne le conseguenze.
Mette conto rilevare che – con buona pace dei “ritardatari” – la norma in parola è stata modificata nel 2011 e oggi prevede un regime sanzionatorio più favorevole: l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di cui sopra è stata, infatti, dimezzata scendendo nel minimo da 206 a 103 euro e nel massimo da 2065 a 1.032 euro; ulteriormente ridotta a 1/3 terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, caso che qui interessa.
Il quadro, tutto sommato, ove la comunicazione venga presentata in ritardo, non è quindi così drammatico: in caso di comunicazione entro i 30 giorni successivi all’11 aprile, auspicando un atteggiamento non persecutorio da parte dell’ente procedente, verrà irrogata una sanzione che andrà da un minimo di 34,33 euro a un massimo di 344 euro.
Una seconda tipologia di riduzione si applicherà invece in ragione della tempistica di pagamento che, se avverrà entro 60 giorni dalla notifica, porterà l’importo dovuto a 68,66 euro ove la comunicazione sia avvenuta nei primi trenta giorni dalla scadenza e a 206 euro ove sia stato superato il termine per la comunicazione nei primi trenta giorni dalla scadenza.
Va da sé che il problema assume tutto un altro significato, in termini di mole di lavoro consistente, per gli studi professionali, la cui clientela, confidando in una differente pronuncia del TAR, non ha nemmeno provveduto, in ipotesi più complesse e articolate, all’individuazione al proprio interno del titolare effettivo.
A meno di non voler affermare che tutti i soggetti giuridici, amministrati da organi collegiali ed obbligati, siano privi di componenti con deleghe specifiche e/o titolari di poteri di rappresentanza e amministrazione, si fa onestamente fatica a paventare a priori il tema del concorso nella commissione della violazione.