Trasferimenti di quote sociali e azioni: quando sono esenti da imposta di successione

Con la risposta a interpello n. 185 del 1° febbraio 2023 ’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sui requisiti per l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni.

Il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari (discendenti o coniuge del disponente) del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso.

Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR, e cioè società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c..

Tale ultima disposizione definisce la nozione di controllo di diritto che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria» di una società, ossia detiene la maggioranza delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

L’agevolazione in parola trova applicazione anche per i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo in regime di comproprietà, a condizione che, ai sensi dell’art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Inoltre, la norma in esame, essendo volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio.

L’agevolazione, pertanto, non compete se a seguito del trasferimento della titolarità dello strumento finanziario partecipativo, il beneficiario non dispone dei poteri di controllo dell’azienda ricevuta a titolo gratuito. L’esenzione si applica anche ai trasferimenti (mortis causa o per liberalità) di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale, ma solo al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.

Quindi, l’agevolazione in argomento trova applicazione laddove la partecipazione societaria donata attribuisca ai donatari il potere di influire in modo diretto ed immediato sull’attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali, e di decidere sulla possibilità di continuare a mantenere il controllo della società stessa.

In altri termini, la ratio della norma agevolatrice richiede che i donanti trasferiscano il controllo della società di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, a favore dei beneficiari? l’effettivo esercizio del controllo da parte dei donatari e la sussistenza di un’azienda di famiglia costituiscono, unitamente agli altri requisiti, le condizioni poste dalla legge la cui inosservanza determina la mancata applicazione del beneficio o la sua successiva decadenza in sede di controllo.

A cura della Redazione

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